Un iscritto ad un fondo pensione che perde il lavoro ha la possibilità di riscattare tutta la somma accumulata nel suo fondo.
La possibilità di riscattare quanto accantonato nel fondo in caso di perdita di lavoro era inizialmente riservata agli iscritti ai Fondi pensione negoziali e ai Fondi pensione aperti in via collettiva, ma dal 29 agosto 2017 è prevista anche per gli iscritti ai Pip e ai Fondi pensione aperti in via individuale.
Fondi Negoziali (o chiusi) sono legati ad un CCNL- contratto collettivo nazione di lavoro Fondi Aperti sono istituiti da banche, società di gestione del risparmio, Sim e compagnie di assicurazione Pip (piani individuali pensionistici) sono polizze vita gestite da Assicurazioni con finalità previdenziali Fondi Preesistenti sono fondi pensione nati prima del 28 aprile 1993 all’interno di grandi aziende, banche e rivolti ai propri dipendenti |
Iscritti a un Pip o a un fondo aperto ad adesione individuale: quali requisiti per chiedere il riscatto immediato?
Un iscritto ad un Pip o ad un fondo aperto ad adesione individuale per poter chiedere il riscatto di tutta la posizione deve:
1. aver interrotto l’attività lavorativa, dopo il 29 agosto 2017, per un qualsiasi motivo: dimissioni, fallimento dell’azienda, licenziamento, chiusura di una partita iva
2. risultare iscritto al fondo prima della fine del proprio rapporto di lavoro
3. essere inoccupato e non svolgere nessun altro lavoro (dipendente, autonomo o all’estero)
La domanda di riscatto si può presentare dopo aver perso il lavoro, ma prima di iniziarne un altro.
L’inoccupazione deve essere dimostrata:
- con una certificazione di disoccupazione del centro per l’impiego o la dichiarazione sostitutiva, in caso di ex lavoratore dipendente
- con l’attestazione della chiusura della partita IVA e la certificazione del centro per l’impiego o la dichiarazione sostitutiva, in caso di ex lavoratore autonomo
I lavoratori che cambiano lavoro, senza periodi di interruzione, o che si sono trasferiti per lavorare all’estero non possono richiedere il riscatto.
Approfondimento: In quali casi è possibile il riscatto della propria posizione? |
Tipo di riscatto | Tassazione sul montante accumulato dopo il 1° gennaio 2007 |
del 50% in caso di: – disoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi – discontinuità legata a procedure di mobilità – cassa integrazione da almeno 12 mesi del 100% in caso di: – disoccupazione superiore a 4 anni – invalidità con una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo – morte dell’iscritto (vai all’approfondimento) | 15%, che si riduce di 0,3% dal sedicesimo anno di iscrizione, fino al minimo del 9% |
del 100% in caso di: – riscatto immediato per cessazione del lavoro o per cambio di contratto nei fondi collettivi | del 23% |
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