La Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29/12/2017) introduce una nuova RITA – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata che sostituisce le due precedenti: La RITA prevista in via provvisoria dalla Legge di stabilità 2017 e Rendita temporanea prevista dalla legge di concorrenza di agosto 2017 (clicca qui per il nostro precedente post in materia).
La nuova RITA è richiedibile dagli aderenti ai Fondi Pensione che si trovino in una delle due seguenti casistiche:
1°caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni)
I requisiti richiesti sono:
– cessazione del rapporto
– non più di 5 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 61 anni e 7 mesi)
– requisito contributivo minimo di 20 anni
2° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni)
In questo caso i requisiti richiesti sono:
– inoccupazione superiore a 24 mesi
– non più di 10 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 56 anni e 7 mesi)
il trattamento fiscale sarà una tassazione agevolata del 15% che viene ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15esimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Il montante frazionato in attesa di smobilizzo continua ad essere mantenuto in gestione e, salvo diversa indicazione dell’aderente, versato nel comparto più prudente del Fondo Pensione, le rate dovranno essere ricalcolate di volta in volta e terranno conto dell’incremento o della diminuzione derivante dalla gestione.
La nuova RITA rappresenta un’ulteriore elemento di flessibilità per i fondi pensione, estendendo la possibilità per gli aderenti, in caso di necessità, di disporre in anticipo delle somme investite.