Definizione semplice
La pensione di vecchiaia è una prestazione economica cui si ha diritto al raggiungimento di una determinata età anagrafica e un minimo di 20 anni di anzianità contributiva. La riforma “Monti-Fornero” ha modificato i requisiti minimi ed eliminato le finestre di uscita, che posticipavano il diritto al percepimento della prestazione economica di un anno per i lavoratori dipendenti e un anno e mezzo per gli autonomi. Discorso a parte meritano tutti quelli che hanno iniziato la propria attività lavorativa dal 1° gennaio del 1996: oltre alle regole della pensione di vecchiaia sopra esposte, dovranno anche far valere almeno 20 anni di contributi, altrimenti dovranno attendere i 70 anni ed un’anzianità retributiva di almeno 5 anni.
L’obiettivo della riforma è di uniformare i requisiti d’età per la pensione di vecchiaia, risultato che sarà raggiunto nel 2018 quando l’età necessaria raggiungerà 66 anni e 7 mesi. La riforma ha introdotto anche il continuo modificarsi dei requisiti d’accesso a tutte le tipologie di pensioni, che si adegueranno in base agli incrementi della speranza di vita. Il primo adeguamento arriverà nel 2013 e sarà pari a 3 mesi, mentre dal 2021 viene stabilito che l’età per la pensione di vecchiaia dovrà essere, almeno, pari a 67 anni. Gli adeguamenti avranno delle ricorrenze triennali che cadranno nel 2013, 2016 e 2019. Dal 2019 in poi l’adeguamento avrà cadenza biennale.
I requisiti richiesti per l’ottenimento della prestazione sono i seguenti:
a) lavoratrici dipendenti settore privato:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 62 anni |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 | 62 anni e 3 mesi* |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 | 63 anni e 9 mesi* |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 | 65 anni e 3 mesi** |
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 | 66 anni e 3 mesi** |
*Requisito adeguato alla speranza di vita
**Requisito da adeguare alla speranza di vita
b) lavoratrici autonome e gestione separata:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 63 anni e 6 mesi |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 | 63 anni e 9 mesi* |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 | 64 anni e 9 mesi* |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 | 65 anni e 9 mesi** |
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 | 66 anni e 3 mesi** |
*Requisito adeguato alla speranza di vita
**Requisito da adeguare alla speranza di vita
c) lavoratori dipendenti e lavoratrici dipendenti settore pubblico:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 66 anni |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 | 66 anni e 3 mesi* |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 | 66 anni e 3 mesi** |
*Requisito adeguato alla speranza di vita
**Requisito da adeguare alla speranza di vita
d) lavoratori autonomi e gestione separata:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 66 anni |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 | 66 anni e 3 mesi* |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 | 66 anni e 3 mesi** |
*Requisito adeguato alla speranza di vita
**Requisito da adeguare alla speranza di vita
\–\ Aggiornamento del 20/09/2017 \–\
I lavoratori che hanno iniziato a contribuire dal 1° gennaio 1996, per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, oltre alla presenza del requisito contributivo di 20 anni e al raggiungimento di una determinata età anagrafica, come sopra descritto, devono ulteriormente soddisfare il requisito di avere un importo della pensione superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Altrimenti, possono accedere al trattamento di vecchiaia al compimento di 70 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione (obbligatoria, volontaria e da riscatto, con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, a prescindere dall’importo della pensione). Anche il requisito anagrafico di 70 anni è soggetto agli adeguamenti in materia di stima di vita (nel periodo 2016-2018 sono quindi necessari 70 anni e 7 mesi di età).
Descrizione tecnica
La riforma “Monti-Fornero” ha cancellato le vecchie pensioni di anzianità, con le relative “quote” intese come somma di età anagrafica e contribuzione, introducendo la pensione di vecchiaia. È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno:
- raggiunto l’età stabilita dalla legge;
- perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
- cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.