I fondi pensione sono strumenti di risparmio che consentono di costruire una pensione integrativa, che affiancherà quella erogata dal sistema pubblico obbligatorio.
Gli iscritti ai fondi pensione versano periodicamente dei contributi al proprio fondo. Le somme accantonate vengono investite nei mercati finanziari con l’intento di generare rendimenti (che in base all’andamento dei mercati possono essere positivi o negativi).
Pensione complementare
Quanto accumulato nel proprio fondo pensione nel corso degli anni viene erogato all’iscritto al momento della domanda della pensione complementare.
La prestazione pensionistica complementare si può richiedere se:
- si ha l’età per poter accedere alla pensione pubblica
- si è iscritti da almeno 5 anni ad un fondo pensione (un eventuale trasferimento da un fondo ad un altro non interrompe il calcolo degli anni di adesione al sistema della previdenza complementare).
La pensione integrativa può essere erogata in due modi:
- 100% tramite una rendita mensile
- 50% in capitale e 50% attraverso una rendita mensile
È possibile ricevere il 100% in capitale solo se convertendo in rendita vitalizia il 70% del montante finale, il risultato risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale, il cui valore è fissato ogni anno dalla legge.
Anticipazioni
È possibile accedere in anticipo ad una parte di quanto risparmiato nel fondo pensione anche prima di raggiungere i requisiti per la pensione complementare. In particolare:
Dopo 8 anni di iscrizione complessivi e consecutivi ad uno o più fondi pensione si può richiedere l’anticipo:
- del 75% per l’acquisito e per la ristrutturazione di una casa, per sé o per i figli
- del 30% per una qualsiasi esigenza (comprare una macchina, fare un viaggio, frequentare un corso di riqualificazione professionale, etc.)
In qualsiasi momento è possibile richiedere fino al 75% di quanto accumulato per spese sanitarie per sé, il coniuge e i figli.
Si possono richiedere le anticipazioni anche più di una volta. Va tenuto a mente, però, che ogni richiesta di anticipazione riduce la somma a disposizione dell’iscritto e abbassa l’entità della pensione complementare futura. In ogni momento è comunque possibile reintegrare quanto richiesto.
RITA
Introdotta dalla Legge di bilancio 2018 la RITA, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, è l’ultima prestazione anticipata nel sistema della previdenza complementare. Con RITA è possibile accedere alla totalità o ad una parte di quanto accumulato nel fondo già 5 anni (in alcuni casi 10 anni) prima di raggiungere l’età per la pensione.
Requisito fondamentale per poter chiedere RITA è l’iscrizione alla previdenza complementare da almeno 5 anni. Soddisfatto questo requisito, sono due i casi in cui è possibile chiedere questa prestazione:
- se è terminata l’attività lavorativa, mancano 5 anni al raggiungimento dell’età della pensione e si hanno almeno 20 anni di contributi versati alla previdenza pubblica
- se si è inoccupati da più di 24 mesi e mancano 10 anni al raggiungimento della pensione.
L’iscritto che richiede la RITA decide sia la cifra da richiedere in anticipo sia il numero di rate.
Riscatti e trasferimenti
In alcune circostanze è possibile riscattare, in parte o per intero, quanto accumulato nel proprio fondo.
Riscatto del 50%
Si può riscattare metà della posizione in caso di:
- disoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi
- discontinuità legata a procedure di mobilità
- cassa integrazione da almeno 12 mesi
Riscatto del 100%
Si può riscattare tutta la posizione in caso di:
- disoccupazione superiore a 4 anni
- invalidità con una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
- cambio di contratto, dimissioni o licenziamento
- morte dell’iscritto. In questo caso la posizione è riscattata dalla persona o persone indicate dall’iscritto (chiamate “designati”) o, in mancanza, dagli eredi legittimi (figli, coniuge o le persone indicate nel testamento, se presente).
Trasferimenti
Dopo due anni di permanenza ad un fondo pensione è possibile trasferirsi ad un altro fondo. Il trasferimento non interrompe il calcolo degli anni di iscrizione alla previdenza complementare.
È possibile trasferirsi ad un altro fondo anche se vengono meno i requisiti di partecipazione al fondo. Questo avviene quando:
- un iscritto ad un fondo aperto o ad un PIP perde il lavoro
- un iscritto a un fondo pensione negoziale, a seguito di un cambio di lavoro, cambia il suo contratto collettivo nazionale.
Esempio: Se un iscritto passasse dal CCNL Commercio al CCNL Farmaceutico perderebbe i requisiti per rimane iscritto al fondo legato al contratto del Commercio (fondo Fon.Te), ma potrebbe trasferire la sua intera posizione al Fondo del settore farmaceutico (fondo Fonchim).
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