Definizione semplice
Per riscatto del fondo pensione si intende la liquidazione in favore dell’aderente delle somme dallo stesso accumulate prima della data del pensionamento effettivo.
In caso di pensionamento infatti l’iscritto ha diritto a richiedere la “prestazione”di previdenza complementare in capitale o in rendita.
I casi in cui è possibile il riscatto sono disciplinati dalla Legge e sono normalmente legati alla cessazione del rapporto di lavoro.
Descrizione tecnica
Il riscatto consiste nella liquidazione del capitale previdenziale accumulato presso il fondo pensione prima della maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione di previdenza complementare.
Le diverse fattispecie di riscatto che si elencano di seguito sono disciplinate all’art.14 del D.Lgs 252/2005.
Riscatto parziale nella misura del 50% per inoccupazione superiore a 12 mesi ma inferiore a 48, per cassaintegrazione e mobilità.
Riscatto totale per inoccupazione superiore a 48 mesi o per sopraggiunta invalidità che comporti riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
Riscatto per premorienza in caso di decesso dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. In tal caso il diritto al riscatto, secondo gli orientamenti Covip del 15 luglio 2008, viene riconosciuto ai soggetti designati dall’aderente deceduto oppure, in mancanza di beneficiari designati, agli eredi dello stesso secondo le norme del codice civile.
Riscatto per “perdita dei requisiti” il cui diritto è concesso agli aderenti a forme di previdenza complementari collettive (fondi negoziali e fondi aperti ad adesione collettiva) ogni qual volta si verifica la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo collettivo come ad esempio nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o cambio del contratto collettivo applicato.
Tutte le ipotesi di riscatto elencate sono soggette alla tassazione agevolata introdotta dal D.Lgs 252/2005 relativamente al montante maturato dal 1 gennaio 2007: aliquota del 15% che può arrivare fino al 9% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare successivo al quindicesimo.
Sotto il profilo fiscale differisce unicamente il riscatto per perdita dei requisiti per il quale è prevista l’applicazione di un’aliquota maggiore pari al 23%.
Leggi in questo articolo in quali casi è possibile ottenere il riscatto della propria posizione per un iscritto ad un fondo pensione che perde il lavoro.
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