Definizione semplice
Il momento conclusivo del ciclo di vita di un fondo pensione è la prestazione pensionistica, cioè quando la somma accumulata nel corso degli anni viene liquidata o inizia a produrre una rendita al cliente.
Quando si può chiedere?
I prerequisiti richiesti sono due:
- una partecipazione a forme di previdenza complementare di almeno cinque anni;
- la maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni della previdenza pubblica.
Come si può ottenere?
La prestazione può essere erogata in due forme:
- in forma di rendita (assegno pensionistico periodico), almeno per il 50% del capitale maturato;
- in forma di capitale (si riceve in tutto o in parte il capitale accumulato nel periodo di partecipazione), al massimo per il 50% del capitale maturato. L’aderente ha diritto a richiedere il 100% in capitale se convertendo in rendita il 70% del montante finale si ottiene una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno sociale (per il 2013 pari all’importo annuo di € 5.749,90).
Che tipo di tassazione viene applicata?
Imposta sostitutiva secca del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forma pensionistica complementare con un limite massimo di riduzione di 6 punti (aliquota minima 6%). Sono esenti i rendimenti (già tassati dal fondo pensione all’11%) e i contributi non dedotti.
La tassazione della parte liquidata in capitale e della parte erogata in rendita sono identiche.
Facciamo un esempio
Mario, 65 anni, ha accumulato 58.500 euro:
58.500 x 0,70% = 40.950
40.950 x 55,840/1000 (y) = 2.286,65
2.286,65 è minore di 2.874,95 (50% di assegno sociale INPS), quindi la prestazione è liquidabile al 100%.
(y è il coefficiente di conversione che si può trovare nei regolamenti pubblicati online dai vari fondi pensione).
Mario aderisce al fondo pensione in data successiva al 01.01.2007, versando 1.000 euro l’anno per 15 anni. Alla fine del 15° anno matura il diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria e decide di richiedere la prestazione. Il suo montante è pari a 20.000 euro (15.000 euro di contributi dedotti e 5.000 euro di rendimenti già tassati).
Decide di richiedere il 50% in forma di capitale e il 50% in forma di rendita:
Prestazione in capitale lorda | 10.000 euro | Prestazione in rendita lorda | 1.200 euro | |
Parte esente | 2.500 euro | Parte esente | 300 euro | |
Parte da tassare | 7.500 euro | Parte da tassare | 900 euro | |
Imposte | 1.125 euro | Imposte | 135 euro | |
Prestazione in capitale netta | 8.875 euro | Prestazione in rendita netta | 1.065 euro |
Descrizione tecnica
Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 11 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
- Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
- Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.
- Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
- A migliore tutela dell’aderente, gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tale caso e’ autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.
- Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate e’ operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente e’ applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta e’ applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.
- Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata:
- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se’, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, e’ applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per se’ o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
- decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
- le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.
- Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, e’ riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
- Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall’articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.