Anticipazione

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Definizione semplice

Sulla base di regole ben definite, l’iscritto a un fondo pensione può richiedere un’anticipazione di quanto fino a quel momento maturato.

In quali casi è possibile chiedere l’anticipazione ed entro quali limiti?

1) Spese sanitarie

–       tipologia di spesa: spese mediche per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche, a fronte di gravissime situazioni inerenti l’iscritto, il coniuge o i figli

–       quando è richiedibile: in qualsiasi momento

–       importo anticipabile: fino al 75% della posizione maturata

2) Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli 

–       tipologia di spesa: acquisto dell’immobile da destinare a prima casa; anche un acquisto che non si è ancora perfezionato consente di avanzare la richiesta di anticipazione al fondo

–       quando è richiedibile: decorsi 8 anni dall’iscrizione al fondo

–       importo anticipabile: fino al 75% della posizione maturata

3) Interventi di ristrutturazione

–       tipologia di spesa: spese a copertura delle opere di ristrutturazione relative alla prima casa di abitazione

–       quando è richiedibile: decorsi 8 anni dall’iscrizione al fondo

–       importo anticipabile: fino al 75% della posizione maturata

4) Ulteriori esigenze degli aderenti (clausola non prevista prima del 1 gennaio 2008)

–       tipologia di spesa: maggiori precisazioni su quali possano essere le “ulteriori esigenze” previste potranno essere reperite negli statuti e nei regolamenti dei diversi fondi pensione

–       quando è richiedibile: decorsi 8 anni dall’iscrizione al fondo

–       importo anticipabile: fino al 30% della posizione maturata

Tabella: Confronto tra le possibilità di anticipazione in azienda e presso il fondo pensione

L’anticipazione… dal TFR in azienda… dal Fondo Pensione
Quando e per quali motivi  può essere richiesta?Può essere richiesta dopo almeno 8 anni di servizio presso l’azienda (lo stesso datore di lavoro) per le seguenti cause:spese sanitarieacquisto della prima casa per sé o per i figlispese per ristrutturazione straordinaria della prima casa per o per i figlicongedo familiarecongedo per formazionecongedo per formazione continuaPuò essere richiesta:in qualsiasi momento, per spese sanitariedopo otto anni di iscrizione per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o interventi di ristrutturazionedopo otto anni di iscrizione per ulteriori esigenze degli aderenti 
Quanto può essere richiesto come anticipazione?L’ammontare non deve eccedere il 70% del TFR accantonato in aziendaPer spese sanitarie e acquisto o ristrutturazione della prima casa, l’importo non deve eccedere il 75% della posizione individuale maturata.Per ulteriori esigenze, l’importo non deve eccedere il 30% della posizione
Quante volte può essere richiesta? Può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoroPuò essere ottenuta più volte, purchè l’ammontare non ecceda il 75% della posizione  individuale tempo per tempo maturata
Viene sempre accolta la richiesta? Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, e comunque del 4% del numero totale dei dipendentiOgni richiesta, purchè conforme alla normativa, viene sempre accolta

Facciamo un esempio

Ho 100 euro depositati sul fondo pensione e decido di richiederne 30 in anticipo (dopo 8 anni dalla sottoscrizione). Dopo 2 anni sul fondo dispongo di 90 euro e chiedo un nuovo anticipo. Il 30% non sarà calcolato su 90, ma tenendo in considerazione il precedente prelievo. Quindi sarà calcolato su (90+30)= 36 – 30 = 6. [1]

Descrizione tecnica

Anticipazione rispetto alla prestazione pensionistica finale, finalizzata alla tutela di specifiche esigenze dell’aderente, ovvero:
per spese sanitarie connesse a gravissimi motivi di salute dell’iscritto, del coniuge e dei figli (fino al 75% della posizione lorda maturata);
per l’ acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, dell’iscritto o dei figli (fino al 75% della posizione lorda maturata), decorsi otto anni di permanenza nella forma pensionistica complementare;
per ulteriori esigenze (fino al 30% della posizione lorda maturata), decorsi otto anni di permanenza nella forma pensionistica complementare.

I contenuti e termini utilizzati non hanno valore contrattuale

Fonti:

[1] http://banca-del-risparmio.blogspot.it/2014/02/come-e-quando-chiedere-lanticipo-sul.html

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Scritto da:News_room

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