Definizione semplice
Il reddito imponibile è il reddito su cui il cittadino paga le imposte.
Il calcolo della base imponibile è effettuato come segue:
reddito imponibile = reddito complessivo – oneri deducibili – no tax area – deduzioni per oneri di famiglia.
Al reddito complessivo bisogna quindi sottrarre le deduzioni e le detrazioni.
Descrizione tecnica
Il reddito o base imponibile è definito nell’art. 3 del TUIR. Per base imponibile si intende il “reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.” In deroga al comma 1 l’imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell’articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo 3.
Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
c) [abrogata];
d) gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge.
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.