Vivere in condominio non è facile e spesso le liti condominiali sono all’ordine del giorno. Alcune si risolvono in modo pacifico, altre invece possono diventare un vero problema e causare ingenti spese e notevole spreco di tempo. Sono tantissimi i motivi che possono far nascere una discussione: piccole diatribe come i rumori molesti, la presenza di animali domestici indisciplinati o la ripartizione delle spese condominiali possono portare a scontri piuttosto violenti, finendo in cause civili o in situazioni estreme anche penali. Vediamo quali sono le principali motivazioni delle liti condominiali e a chi rivolgersi per affrontarle.
Ritardo nel pagamento delle spese condominiali
Si tratta di una delle cause in assoluto più frequenti per le liti condominiali ma si tratta di un litigio inutile perché, secondo quanto riportato dall’ANACI, l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, la Corte di Cassazione ha stabilito tramite la sentenza n. 10929 del 18 maggio 2011 l’impossibilità per i condomini di addebitare penali o costi di mora per i condomini morosi in ritardo con i pagamenti.
Molestie e diffamazioni condominiali
Il Codice Civile prevede delle sanzioni pecuniarie, fino alla reclusione per i casi più gravi, per le persone riconosciute colpevoli di questi reati. Per quanto riguarda il reato di diffamazione è necessario però che ci sia un danno diretto a un inquilino.
Stalking condominiale
Qualora uno o più condomini dovessero assumere comportanti lesivi e ripetuti verso altri inquilini, si potrebbe chiamare in causa il reato di stalking condominiale. Ovviamente è necessario dimostrare la veridicità di tali atti, fornendo delle prove concrete. Tra le sanzioni previste dalla legge c’è l’impedimento per il reo di frequentare alcuni luoghi comuni all’interno del condominio, oppure di avvicinarsi a una certa distanza dalla persona offesa, mentre non è possibile allontanare il colpevole di stalking dal condominio ove risiede.
Infrazioni del regolamento condominiale
Basti pensare a un’auto in più parcheggiata nel cortile condominiale, all’imbrattamento delle scale o dell’ascensore oppure al deposito di biciclette e scooter all’interno di aree comuni non destinate a tale scopo, come androni e sottoscala. In quest’ultimo caso le regole sono ben chiare in materia, infatti per chi trasgredisce l’amministratore può combinare una sanzione fino a 800€, mentre nelle altre ipotesi è consigliabile procedere con una mediazione pacifica o un’assemblea condominiale apposita.
Rumori molesti
Non esiste una regola valida per tutte le situazioni, ma è necessario valutare caso per caso. Ogni condomino è tenuto a rispettare gli altri inquilini, non ledendo il loro diritto alla quiete pubblica. Ciò significa che per manifestarsi un reato il condomino deve provocare disturbo a tutto lo stabile, non soltanto a un singolo inquilino.
A chi rivolgersi: l’amministratore di condominio
Di solito, quando due condomini si trovano in disaccordo, la prima cosa da fare è chiedere l’intervento di mediazione dell’amministratore di condominio che deve intervenire per trovare una conciliazione sia in presenza di una precisa violazione del regolamento condominiale (ad esempio, il non rispetto degli orari stabiliti per attivare elettrodomestici rumorosi); sia in caso di questioni legate all’uso delle aeree comuni (ad esempio, con l’utilizzo di uno spazio non dovuto). L’amministratore di condominio non potrà intervenire, invece, in merito a controversie private tra due vicini di casa, ovvero nei casi in cui possa tutelare una delle due proprietà individuali.
A chi rivolgersi: la mediazione condominiale
In base a quanto stabilito dalla legge n. 220 del 11/12/2012 del Codice Civile, le controversie condominiali devono essere trattate attraverso un procedimento di mediazione, da inoltrarsi presso gli uffici delle autorità competenti della circoscrizione in cui è domiciliato il condominio. Per essere valido, al procedimento di mediazione devono partecipare entrambe le parti in causa per attivare la comunicazione e trovare una soluzione congiunta e consensuale.