Sistema retributivo o contributivo, Ape, età pensionabile, anzianità contributiva… Il mondo della previdenza è regolato da norme complesse, che sono state per di più oggetto di continue modifiche negli ultimi anni: le ultime con la legge di Stabilità 2017.
Senza la pretesa di essere esaurienti, vediamo quali sono gli aspetti più rilevanti.
Come si calcola la pensione
Vediamo nello specifico, dunque, come calcolare la propria pensione futura. Esistono due sistemi di calcolo delle pensioni: retributivo e contributivo.
In Italia fino al 2011 erano presenti entrambi. Con l’ultima riforma pensionistica Monti – Fornero tutte le pensioni sono calcolate ad oggi con il sistema contributivo per quanto riguarda i montanti accumulati a partire dal 1° gennaio 2012.
In particolare, il metodo con il quale viene calcolata la pensione dipende dall’anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995 (data in cui è entrata in vigore la riforma Dini). Sono possibili tre casi:
1) lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi: la prima quota di pensione, relativa ai contributi versati fino al 31 dicembre 2011, è calcolata con il sistema retributivo, mentre la seconda quota (a partire dal 1° gennaio 2012) è calcolata con il contributivo.
2) lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contributi: la quota relativa ai contributi versati fino al 31 dicembre 1995 è soggetta al retributivo, quella successiva al contributivo.
3) lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995: tutta la pensione è calcolata con il contributivo.
Secondo il sistema retributivo la pensione era una percentuale (tanto più alta quanti più anni l’individuo ha lavorato) della “retribuzione pensionabile”, ossia una media dei redditi percepiti negli ultimi anni di vita lavorativa.
Il sistema contributivo si basa invece sui contributi effettivamente versati dal lavoratore (e dal datore di lavoro) durante tutta la vita lavorativa.
I contributi versati ogni anno vengono sommati e rivalutati fino al termine della vita lavorativa: in questo modo si accumula una somma, il “montante individuale”, sul quale si calcola la pensione.
Attualmente i contributi sono pari al 33% della retribuzione per i lavoratori dipendenti e al 23% del reddito per gli autonomi. Per evitare che un lavoratore accumuli un montante contributivo troppo elevato, esiste un massimale, oltre il quale il reddito percepito non è soggetto a contributi.
Il montante viene rivalutato ogni anno in base alla variazione del Pil (prodotto interno lordo) nominale dei cinque anni precedenti.
Al momento della pensione, questa viene calcolata moltiplicando il montante per un “coefficiente di trasformazione”, che cresce al crescere dell’età di pensionamento.
La previdenza integrativa
È importante sapere che le pensioni calcolate con il metodo contributivo (che in prospettiva diventerà l’unico sistema di calcolo, man mano che andranno in pensione coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1995) sono decisamente inferiori rispetto a quelle calcolate con il vecchio sistema retributivo.
È anche per questo che lo Stato, anche attraverso le agevolazioni fiscali, cerca di incentivare la previdenza integrativa: fondi pensione aperti, fondi pensione negoziali e piani individuali previdenziali sono le soluzioni possibili per pre-costituirsi una rendita, da incassare al momento della pensione, e con la quale integrare il futuro reddito.
I lavoratori dipendenti possono destinare alla previdenza integrativa, oltre ai propri contributi, anche i contributi del datore di lavoro e il Tfr (trattamento di fine rapporto).
I contributi versati, ad eccezione del Tfr, sono deducibili fino alla cifra di 5.164 euro annui, con una agevolazione maggiore per i giovani lavoratori (assunti dopo il 1° gennaio 2007) che, dal sesto al 25° anno di permanenza nel fondo possono dedurre fino al 50% in più della deducibilità di cui non si è usufruito nei primi 5 anni lavorativi (con un limite a 7.746,86 euro annui).
Quando la pensione
Dal 2016 l’età minima per andare in pensione di vecchiaia è pari a:
– 66 anni e sette mesi per gli uomini, sia i dipendenti del settore privato e del pubblico, sia gli autonomi
– 65 anni e sette mesi per le donne dipendenti del settore privato, elevata a 66 anni e sette mesi dal 2018
– 66 anni e un mese per le lavoratrici autonome, elevata a 66 anni e sette mesi dal 2018
– 66 anni e sette mesi per le donne dipendenti pubbliche.
Alla fine del 2018 ci sarà una nuova revisione dei requisiti per adeguarli alle aspettative di vita calcolate dai demografi.
Per la pensione di vecchiaia è necessario in ogni caso avere versato contributi per almeno 20 anni.
Con 42 anni e dieci mesi di contributi versati se uomini, e 41 anni e dieci mesi se donne, si potrà richiedere la pensione anticipata (prima cioè del compimento dell’età per la pensione di vecchiaia).
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L’Ape – anticipo pensione
La legge di Stabilità 2017 modifica le norme relative alla possibilità di pensionamento anticipato. A partire dal 2017, chi compie 63 anni di età può lasciare il lavoro prima (con un anticipo massimo di tre anni e sette mesi) grazie a un prestito bancario o assicurativo.
Il finanziamento in sostanza sarà erogato come rendita mensile (per 12 mensilità) per tutto il periodo che manca al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Da quel momento il pensionato inizierà a restituire il finanziamento: la pensione sarà dunque ridotta della somma necessaria per rimborsare, in un periodo di 20 anni, il prestito.
È previsto inoltre un tetto, variabile in funzione dell’anticipo: chi sceglie di anticipare la pensione di un solo anno potrà chiedere fino al 95% della futura pensione; chi anticipa di due anni non potrà chiedere più del 90%; e chi smette di lavorare tre anni prima del previsto non otterrà più dell’80%. Questo per evitare che le rate di restituzione del prestito, una volta terminato il periodo dell’anticipo, pesino troppo sulla futura pensione.
Sulle rate peseranno anche gli interessi (a favore della banca o assicurazione che ha erogato il prestito) e il premio per l’assicurazione (che garantisce la restituzione in caso di morte della persona finanziata).
La metà di queste spese sarà pagata dallo Stato, grazie al meccanismo delle detrazioni fiscali.
L’Ape sarà invece a costo zero (niente interessi né premio assicurativo) e non avrà tetto nel caso della cosiddetta “Ape sociale”, che potrà riguardare disoccupati, invalidi, o persone con familiari disabili a carico, che abbiano versato contributi per almeno 30 anni.