Definizione semplice
Per forme di prepensionamento si intendono pensioni erogate prima dell’età normalmente prevista per la pensione statale.
E’ possibile distinguere da un lato forme di prepensionamento concordate con il datore di lavoro per eccedenza di personale che consentono di cessare il rapporto di lavoro e accedere al trattamento pensionistico con un anticipo in via anticipata (per la Legge Fornero anticipo massimo di 4 anni).
Dall’altro lato la pensione anticipata, che è invece la prestazione pensionistica vera e propria cui è possibile aver accesso con età inferiore rispetto a quella normalmente prevista dalla legge avendo però versato contributi per un numero di anni maggiore rispetto a quello previsto generalmente dalla Legge.
Descrizione tecnica
Per forme di prepensionamento si intende il percepimento dei trattamenti pensionistici prima della maturazione degli ordinari requisiti stabiliti dalla legge.
Sono forme di prepensionamento gli esodi incentivati.
L’art.4 della legge 92/2012 ha introdotto forme di prepensionamento concordate per la gestione di esuberi. L’istituto prevede, per il tramite di un accordo tra lavoratori cui mancano non più di 4 anni al pensionamento e il datore di lavoro, l’erogazione per quei lavoratori del trattamento pensionistico finanziato dal datore stesso. La prestazione in tal caso è erogata dall’Inps, con l’obbligo per il datore di versare i contributi necessari alla maturazione dei requisiti per il pensionamento effettivo.
Gli accordi di prepensionamento possono essere attivati da datori di lavoro che contano almeno 15 dipendenti e possono riguardare lavoratori cui mancano 4 anni alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata.
Il trattamento pensionistico è quello cui il soggetto avrebbe diritto se andasse in pensione in quel momento, è erogato dall’Inps ma finanziato dal datore di lavoro il quale si impegna inoltre a versare all’Inps la contribuzione necessaria a far maturare il diritto al pensionamento definitivo.
Il prepensionamento fin qui descritto va distinto dalla pensione anticipata. Quest’ultima, trattasi di una forma di prestazione pensionistica vera e propria che sostituisce la precedente pensione di anzianità per lavoratori che non hanno maturato gli ordinari requisiti anagrafici ma con accumulo contributivo maggiore. E’ stata introdotta dalla riforma Monti-Fornero del 2011.
La pensione anticipata a partire dal 1.1.2012 riguarda soggetti la cui pensione è liquidata dall’AGO o dalla gestione separata INPS. Essi pur non avendo raggiunto l’età per il pensionamento devono aver maturato la seguente anzianità contributiva:
Uomini:
42 anni e 10 mesi per l’anno 2014 e 2015
42 anni e 10 mesi per l’anno 2016
Donne:
41 anni e 10 mesi per l’anno 2014 e 2015
41 anni e 10 mesi per l’anno 2016.
Si tratta di limiti soggetti a modifiche in base a criteri di adeguamento alle speranze di vita.
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