Cumulo, totalizzazione, ricongiunzione

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Definizione semplice

Photo cred: M. Crozet

L’attuale mercato del lavoro è caratterizzato da una flessibilità che porta, volontariamente o meno, a cambiare con una frequenza superiore al passato il posto di lavoro. Da un punto di vista puramente previdenziale, non è detto che la gestione della pensione obbligatoria rimanga la medesima al passaggio a una nuova attività lavorativa. Si prenda per esempio un giovane laureato in giurisprudenza, che inizia dopo l’abilitazione a lavorare come avvocato, ma che, a causa del momento congiunturale non favorevole è costretto dopo pochi anni ad abbandonare lo studio per iniziare a lavorare come dipendente di un’impresa. La gestione previdenziale, in questo caso, passa da Cassa Forense all’Inps, con regole e modalità di calcolo del tutto differenti.

In queste situazioni non è detto che la contribuzione versata alle due gestioni sia poi sufficiente per poter accedere a un pensionamento.

Istituti come la totalizzazione e la ricongiunzione consentono ai lavoratori che presentano versamenti in più gestioni previdenziali di riunificare tali periodi al fine di ottenere un più agevole accesso al pensionamento.

Ricongiunzione

Con la ricongiunzione il lavoratore trasferisce i periodi contributivi accumulati presso una o più gestioni presso un’altra, unificando di fatto la propria posizione previdenziale. Le gestioni passate, quindi, trasferiscono i contributi versati all’ultima e con questi passano anche gli anni di anzianità accumulata, che verranno conteggiati per il raggiungimento dei requisiti di accesso al pensionamento dell’unica posizione che resterà attiva.

La ricongiunzione facilita pertanto l’accesso al pensionamento e la conservazione di tutti i periodi di contribuzione. L’istituto è operativo solo per i lavoratori soggetti al sistema retributivo o misto, ossia per chi aveva almeno un contributo previdenziale accreditato alla data del 31 dicembre del 1995 (per gli altri è possibile utilizzare la totalizzazione).

La ricongiunzione potrebbe richiedere il pagamento di un onere, laddove l’ammontare dei contributi trasferiti non sia sufficiente a coprire il valore dell’aumento della pensione che il lavoratore avrà a seguito della ricongiunzione. L’onere della ricongiunzione è totalmente deducibile dal reddito ai fini fiscali.

Al momento della richiesta viene determinata la differenza tra il calcolo della pensione annua senza i periodi oggetto di ricongiunzione ed il calcolo della pensione annua comprensivo di tali periodi. Questa differenza viene quindi moltiplicato per il “coefficiente di riserva matematica”, contenuto in tabelle emanate con appositi Decreti Ministeriali. In questo modo si ottiene il valore dell’aumento delle rate pensionistiche che il soggetto godrà per gli anni successivi. All’importo così calcolato viene quindi sottratta la somma dei contributi, rivalutati alla data della domanda di ricongiunzione, provenienti dall’altra gestione. Il costo della ricongiunzione è pari a tale differenza, in alcuni casi abbattuta del 50% (per es. laddove vi sia un trasferimento verso il fondo dei lavoratori dipendenti).

Totalizzazione

La ricongiunzione potrebbe risultare troppo onerosa o comunque non accessibile per tutti i lavoratori. in questi casi esiste la possibilità di totalizzare i periodi contributivi. Con la totalizzazione è possibile tener conto dei periodi contributivi di tutte le gestioni previdenziali presso cui vi sono stati versamenti al fine di quantificare il totale dell’anzianità contributiva accumulata dal lavoratore. Raggiunto un limite minimo di anzianità o di età anagrafica, il lavoratore ha quindi diritto di accedere al pensionamento, con una rata pensionistica maturata per quote nelle diverse gestioni, senza dover necessariamente ricongiungere le posizioni.

La totalizzazione consente di andare in pensione di vecchiaia a 65 anni e 3 mesi (con 20 anni di contributi), oppure in pensione di anzianità laddove la somma dell’anzianità accumulata nelle diverse gestioni sia pari a 40 anni e 3 mesi di contributi. Entrambi i requisiti sono soggetti ad aggiornamento negli anni futuri per tener conto del crescere dell’aspettativa di vita. Per poter accedere materialmente al pagamento della pensione è necessario attendere l’apertura della cosiddetta “finestra”, ossia, una volta ottenuto il requisito per accedere al pensionamento, si potrà avere l’effettivo pagamento della pensione solo dopo 18 mesi per la pensione di vecchiaia, o 21 mesi per quella di anzianità.

Con la totalizzazione di accetta il calcolo dell’intera pensione secondo il metodo contributivo, anche se si sono effettuati versamenti in periodi o in gestioni in cui era attivo il sistema retributivo. A fronte di una maggiore semplicità e della gratuità, quindi, è possibile una riduzione della pensione che si potrà ottenere.

Cumulo

Un lavoratore autonomo (commerciante, artigiano o coltivatore diretto) che abbia un periodo precedente di contribuzione alla gestione dei lavoratori dipendenti ha la possibilità di cumulare le due gestioni ai fini del raggiungimento dei requisiti (previsti per i lavoratori autonomi). Così come con la totalizzazione, le anzianità contributive possono essere sommate (senza un effettivo trasferimento e senza oneri). Differentemente dalla totalizzazione, tuttavia, non si ha un passaggio totale al calcolo contributivo per la pensione, ma il conteggio resta, pro-quota nelle diverse gestioni, quello previsto in origine, in particolare per i periodi soggetti al calcolo retributivo.

Dal 2013 la possibilità di cumulo è stata estesa, con alcune limitazioni, anche ai lavoratori dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi che possono far valere contributi versati presso:
• l’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti e gestioni dei lavoratori autonomi (FPLD – GG.SS.)
• le forme esclusive dell’Ago (Inpdap)
• le forme sostitutive dell’Ago ( Enpals, fondo telefonici, fondo elettrici, …)
• la Gestione Separata Inps (istituita in base all’art. 2 comma 26 L. 335/95)
Questa nuova possibilità di cumulo vale solo per l’accesso alla pensione di vecchiaia (non per quella anticipata).

I contenuti e termini utilizzati non hanno valore contrattuale

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