Definizione semplice
È lavoratore autonomo chi si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente, ricevendo in cambio un corrispettivo.
Rientrano nella definizione comune di “lavoratore autonomo” anche i cosiddetti liberi professionisti, ovvero quei lavoratori che prestano servizi mediante attività intellettuale (avvocati, notai, architetti…) . È opportuno precisare che un libero professionista può svolgere la sua attività anche come lavoratore dipendente (cfr def. Lavoratore dipendente).
La previdenza dei liberi professionisti è generalmente gestita dalle “Casse Professionali” istituite ai sensi dei decreti legislativi 509/1994 e 103/1996.
Per l’assistenza previdenziale degli altri lavoratori autonomi sono state previste apposite Gestioni Speciali presso l’Inps.
Infine, con la Riforma Dini è stata creata la Gestione Separata che invece raccoglie i contributi previdenziali di tutti quei lavoratori autonomi che non svolgono nessuna delle attività rientranti nelle gestioni speciali dell’Inps né una libera professione in riferimento alla quale esista una specifica Cassa previdenziale di categoria (o di quei lavoratori che, pur avendo una Cassa previdenziale di categoria, svolgano un attività che secondo il regolamento della Cassa stessa non rientra tra quelle “iscrivibili”).
Descrizione tecnica
È lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222, cod. civ.).
Ciò che maggiormente rileva nella definizione di tale tipologia di lavoratori è quindi la prevalenza del lavoro proprio (che può essere accompagnato, in misura marginale, da quello di collaboratori) e, al contempo, l’assenza del vincolo di subordinazione. L’obbligazione del lavoratore autonomo nei confronti del committente è sostanzialmente un’obbligazione di risultato: egli – nell’esecuzione della sua opera – non è soggetto alle direttive della controparte.
Il carattere prevalentemente personale della prestazione consente di distinguere la figura del lavoratore autonomo da quella dell’imprenditore, tali qualifiche possono difatti coesistere ma non necessariamente devono.
Nella disciplina codicistica il lavoratore autonomo, quale figura residuale, viene altresì distinto dal libero professionista (artt. 2229 e ss. cod. civ.) che è colui che svolge un’attività economica, a favore di terzi, volta alla prestazione di servizi mediante lavoro intellettuale.
Il libero professionista per poter esercitare la propria attività deve conseguire la necessaria iscrizione nei relativi albi o elenchi.
Nel linguaggio comune, le figure di lavoratore autonomo e libero professionista vengono equiparate e, anzi, il libero professionista viene ritenuto un lavoratore autonomo che esercita una professione intellettuale. Se ciò è vero nella maggior parte dei casi, è altrettanto vero che molte professioni intellettuali, anche quelle per cui sia obbligatoria l’iscrizione ad un albo, sono pure esercitate sotto forma di lavoro subordinato.
La previdenza dei lavoratori autonomi fa capo a due distinti sistemi: quello delle Casse Professionali (per i liberi professionisti) e quello delle Gestioni speciali istituite presso l’Inps.
Con la Riforma Dini (L. 335/1995) è stata istituita, sempre presso l’Inps, la Gestione Separata che è deputata a raccogliere i contributi previdenziali di tutti quei lavoratori autonomi che non svolgono nessuna delle attività rientranti nelle gestioni speciali dell’Inps né una libera professione in riferimento alla quale esista una specifica Cassa previdenziale di categoria (o di quei lavoratori che, pur avendo una Cassa previdenziale di categoria, svolgano un attività che secondo il regolamento della Cassa stessa non rientra tra quelle “iscrivibili”).
Il lavoratore autonomo, per poter svolgere la propria attività necessita dell’apertura di una partita IVA.
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