Una volta raggiunta l’età per la pensione pubblica e con almeno cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare, l’iscritto al fondo pensione può richiedere e ricevere la sua pensione complementare.
E se l’iscritto muore prima di ricevere la pensione complementare?
In caso in cui l’iscritto al fondo pensione muoia prima del raggiungimento dell’età della pensione, tutte le risorse accumulate nella sua posizione individuale vengono riscattate dagli eredi (legittimi o indicati nel testamento) oppure dai designati, cioè a una o più persone scelte dall’iscritto stesso quando era in vita.
L’iscritto al fondo può scegliere le persone che in caso di morte riscatteranno quanto accumulato nel suo fondo e la percentuale che spetterà ad ognuno.
Le persone indicate dall’iscritto come beneficiari della propria posizione prevalgono sugli eredi.
Come posso indicare un designato?
In fase di adesione è possibile indicare se il riscatto in caso di morte, prima del raggiungimento della pensione, spetti agli eredi oppure ai designati indicati.
La scelta espressa durante l’adesione può essere modificata in un momento successivo e la nuova designazione sostituirà ogni eventuale precedente scelta.
In base a come è organizzato il proprio fondo pensione, è possibile scegliere uno o più designati attraverso la compilazione e l’invio del modulo cartaceo presente sul sito del fondo oppure online all’interno della propria area riservata.
Se dovessero mancare sia i designati che gli eredi?
Nel caso in cui l’iscritto al fondo non abbia indicato nessuna persona beneficiaria della propria posizione individuale e non abbia nessun erede, la somma accumulata nel fondo:
- sarà devoluta per finalità sociali, in caso di PIP o di adesione individuale a un fondo pensione aperto
- dopo dieci anni, resterà al fondo e sarà suddivisa tra gli iscritti, in caso di un fondo negoziale o di un’adesione collettiva a un fondo pensione aperto.
Tassazione applicata al riscatto per morte dell’aderente
In caso di riscatto per morte dell’iscritto, la posizione riscattata viene tassata con un’aliquota del 15%, che dal sedicesimo anno di iscrizione alla previdenza complementare si riduce dello 0,3% fino ad arrivare alla tassazione minima del 9%.
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