L’adesione collettiva ad un fondo pensione si verifica quando i lavoratori della stessa azienda aderiscono (tutti o una parte) allo stesso fondo pensione sulla base di una medesima fonte istitutiva.
I fondi pensione che possono raccogliere le adesioni collettive sono:
- fondi pensione negoziali
- fondi preesistenti
- fondi aperti
Fondi pensione negoziali (o chiusi)
Nel caso dei fondi pensione negoziali, che si rivolgono ai lavoratori assunti da aziende cui si applica uno specifico Contratto collettivo nazionale di lavoro – CCNL (es. metalmeccanico, servizi, chimico, commercio), l’adesione è collettiva perché coinvolge tutti i lavoratori di tutte le aziende che applicano uno specifico CCNL e che decidono di aderire al fondo pensione negoziale di riferimento.
L’adesione prevede il conferimento obbligatorio del Tfr (salvo diverso accordo) e, su base volontaria, il versamento di un proprio contributo periodico, che fa nascere il diritto a ricevere un altro contributo da parte dell’azienda. Gli importi minimi dei versamenti a carico del lavoratore e del datore di lavoro sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e riportati nei documenti informativi dei fondi.
Fondi pensione preesistenti
I fondi pensione preesistenti, nati prima del 1993 all’interno di aziende o banche, si rivolgono esclusivamente ai dipendenti di una specifica realtà lavorativa. L’adesione è collettiva perché riguarda tutti i lavoratori di una specifica azienda o banca. Il versamento del Tfr è obbligatorio (salvo diverso accordo) ed è previsto, per coloro che effettuano un versamento individuale minimo, anche il contributo dell’azienda.
Fondi pensione aperti
L’adesione collettiva può avvenire anche nel caso di fondi pensione aperti.
I fondi pensione aperti sono fondi istituiti da banche, società di intermediazione (Sim), società di gestione del risparmio (Sgr) o imprese di assicurazione.
L’adesione a questi tipi di fondi è tendenzialmente di tipo individuale. Questi fondi vengono definiti “aperti” perché si rivolgono a tutte le persone (e non ad una categoria specifica di lavoratori, come nel caso dei fondi negoziali). Tutti possono iscriversi ad un fondo pensione aperto, anche se ci sono alcune restrizioni nei confronti dei pensionati.
In particolare, non si può iscrivere il pensionato che già riceve la pensione di vecchiaia, ma può invece iscriversi il pensionato che riceve la pensione di vecchiaia, ma continua a svolgere attività di lavoro dipendente, e il pensionato che riceve la pensione di invalidità o anticipata e al quale manca almeno un anno per raggiungere l’età per la pensione di vecchiaia. Inoltre, il soggetto che ha già una posizione di previdenza complementare può iscriversi ad altro fondo pensione senza limiti di età.
L’adesione ad un fondo pensione aperto, però, può essere anche di tipo collettiva. Questo tipo di adesione può essere decisa ed istituita da:
1. un accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali
2. un accordo plurimo o plurisoggettivo tra lavoratori e datori di lavoratori senza l’intervento delle rappresentanze sindacali. L’accordo plurisoggettivo può essere esteso anche ai dirigenti, ai soggetti fiscalmente a carico, ai collaboratori dell’azienda e agli amministratori.
In caso di accordo sindacale, l’adesione collettiva vale per tutta l’azienda, in caso di accordo plurisoggettivo, invece, l’adesione vale solo per quei lavoratori che hanno firmato l’accordo.
L’adesione collettiva al fondo pensione aperto individuato dalle fonti istitutive (accordo sindacale o plurisoggettivo) è possibile anche in presenza di fondi negoziali di riferimento.
Differenze tra adesioni individuali e collettive ad un fondo pensione aperto
Le differenze tra adesioni individuali e collettive ad un fondo pensione aperto riguardano:
- il conferimento del Tfr: in caso di adesione individuale non c’è nessun obbligo, in caso di adesione collettiva il versamento del Tfr è obbligatorio e l’accordo istitutivo può anche stabilire la quota di Tfr da destinare al fondo (da zero a 100%)
- contributo dell’azienda: in caso di adesione individuale il datore di lavoro non ha nessun obbligo di versare contributi a favore dell’iscritto. In caso di adesione collettiva,il lavoratore, versando un suo contributo, acquista il diritto di ricevere un ulteriore contributo dell’azienda (nel rispetto dei minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale)
- la possibilità di uscire dal fondo: nelle adesioni individuali si può uscire del fondo solo in caso di cessazione dell’attività di lavoro attestando lo stato di inoccupazione al momento della domanda di riscatto, nelle adesioni collettive, invece, è sufficiente l’uscita dalla collettività di riferimento, ad esempio, per cambio di lavoro o perché il datore di lavoro ha rescisso l’accordo
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