Nozze-lampo con anziani: reversibilità piena
Previdenza

Nozze-lampo con anziani: reversibilità piena

Il diritto alla pensione di reversibilità in caso di morte del coniuge spetta a prescindere dalla durata del rapporto dopo il SI e, quindi, anche in caso di matrimonio breve. A ribadirlo è stata la sentenza della Corte Costituzionale n174 del 15 giugno 2016 che ha abrogato la norma del 2011 la quale imponeva una riduzione dell’assegno di reversibilità nel caso in cui l’unione avesse durata inferiore ai 10 anni.

La sentenza, infatti, stabilisce l’illegittimità della norma “anti(giovani)badanti” applicata alle pensioni liquidate dal 2012 nel caso di matrimoni brevi tra persone con almeno vent’anni di differenza. Più nello specifico matrimoni contratti dopo i 70 anni e con una persona di almeno venti anni più giovane.

Al ricorrere di questi requisiti la riduzione ammontava al 10% per ogni anno di matrimonio mancante a dieci anni.

Secondo la relazione tecnica alla legge 111/2011 (di conversione del Dl 98/2011), il provvedimento riguarda circa 8.000 pensioni, meno del 4% di quelle liquidate ai superstiti ogni anno. Peraltro, il taglio si fa sentire solo su 5.500-5.600, perché negli altri casi la decurtazione fa scattare l’integrazione al minimo che in parte compensa il taglio.

La norma, introdotta per scoraggiare i cd. matrimoni di convenienza, funzionava come nell’esempio che segue. Immaginiamo il decesso di un pensionato di 72 anni sposato con una donna di 40 anni da 5 anni. La pensione di reversibilità (pari ad es. 1.320 euro) in assenza della riduzione sarebbe per il coniuge pari al 60% e dunque uguale a 792 euro. In base alla suddetta misura la percentuale del 60% viene però ulteriormente ridotta del 10% per il numero di anni di matrimonio mancanti a 10, e quindi, in questo caso, per 5. Il 60% dovrà essere ridotto del 50% e quindi la pensione al coniuge superstite sarà pari a 396 euro (30% di 1.320 euro).

La sentenza ,quindi, ripristina le aliquote per la pensione di reversibilità ovvero il 60% del reddito pensionistico del defunto. I giudici ritengono infatti che si trattava di “una regolamentazione irragionevole incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità” e che la patologia del fenomeno è stata enfatizzata e “non tiene conto dell’evoluzione del costume sociale e dell’allungamento dell’aspettativa di vita”.

Nella decisione non ha influito nemmeno il fatto che la riduzione fosse già esclusa in caso di figli minori o inabili.

Né può essere richiamata la disciplina applicabile alle pensioni di reversibilità nei confronti del coniuge titolare di assegno divorzile. In tal caso, infatti, la durata del matrimonio non incide sulla definizione del trattamento pensionistico (che resta al 60% del trattamento) ma entra in gioco solo qualora il deceduto lascia più coniugi ed ex coniugi, al fine di attribuire pro quota l’assegno ai soggetti aventi diritto.

Interessante richiamare infine la reversibilità applicata ai fondi pensione complementari che segue regole più flessibili della previdenza obbligatoria, con possibilità di designare qualunque soggetto come beneficiario (anche senza legami di parentela) purchè indicato in sede contrattuale e di ottenere fino al 100% di reversibilità. Per capire meglio il meccanismo successorio dei fondi pensione è importante considerare il momento in cui accade l’evento.

Decesso durante la contribuzione

Nel caso in cui il decesso dell’aderente dovesse verificarsi in costanza di attività lavorativa (cioè, prima del pensionamento), l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione nelle forme pensionistiche collettive, in quelle individuali viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. In uno specifico Orientamento la Covip ha precisato che questa disposizione è ispirata al criterio della valorizzazione della volontà dell’aderente per cui ritiene che la posizione verrà attribuita agli eredi (come da codice civile) laddove non risulti una diversa volontà dell’aderente; in quest’ultimo caso, invece, la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti appositamente designati dall’iscritto.  Sempre attenendosi a quanto precisato dall’Autorità di Vigilanza, non va escluso che l’aderente determini la quota della posizione individuale che spetta a ciascuno degli aventi diritto, e ciò sia nell’ipotesi in cui concorrano soltanto eredi, sia nell’ipotesi in cui concorrano solo terzi, sia nell’ipotesi in cui concorrano eredi e terzi.

Decesso in pensione

Ipotesi diversa è quella in cui il risparmiatore dovesse morire dopo il pensionamento in percezione della rendita. In questo caso,infatti, l’eventuale trasmissione successoria dipende dalla tipologia di rendita per cui si sia optato. Le forme pensionistiche complementari prevedono infatti diverse tipologie di rendita assicurativa, in maniera tale da potere soddisfare le differenti esigenze del lavoratore che si possono manifestare. Inparticolare gli Schemi di Regolamento COVIP prevedono che la rendita vitalizia possa declinarsi anche, opzionalmente, in una delle forme di seguito indicate:

  • rendita vitalizia reversibile, corrisposta cioè all’aderente finchè è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall’aderente stesso alla persona o alle persone da lui designata/e
  • rendita certa e successivamente vitalizia, corrisposta per i primi, di solito 5 o 10 anni, all’aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l’aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia
  • rendita vitalizia differita, corrisposta all’aderente all’epoca stabilita o al raggiungimento di una certa età, successiva all’esercizio del diritto alla prestazione
Scritto da:Newsroom
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