L’ultimo rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) [1] parla chiaro: è giunto il momento di cambiare il modo in cui sfruttiamo le risorse e di adottare un modello di sviluppo sostenibile. Un modello di sviluppo sostenibile è quello in grado di “soddisfare le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”[2].
A conferma dell’importanza delle tematiche relative alla sostenibilità, sono nate a livello europeo diverse iniziative normative sulla finanza sostenibile, tra cui il Regolamento UE 2020/852 Tassonomia, che introduce nell’Unione Europea un sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili, il Regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. “Sustainable Finance Disclosure Regulation” – SFDR), che stabilisce norme di trasparenza armonizzate per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari e la Direttiva UE 2022/2464 per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (c.d. “Corporate Sustainability Reporting Directive” –CSRD). Tali normative hanno l’obiettivo di:
- indirizzare i capitali verso attività economiche più sostenibili;
- tutelare i clienti che scelgono di investire in maniera sostenibile.
Considerando la numerosità e la complessità delle varie normative sulla finanza sostenibile, l’obiettivo di questo articolo è fornire una semplice guida per trovare le informazioni sulla sostenibilità dei prodotti di investimento assicurativi (c.d. IBIPs – “Insurance-based Investment Products”).
Prodotti di investimento assicurativi e sostenibilità
Fra gli strumenti utilizzati dai clienti per investire i propri risparmi troviamo i prodotti di investimento assicurativi, ossia prodotti assicurativi vita caratterizzati da un profilo finanziario. In particolare, un prodotto di investimento assicurativo è definibile come un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni di mercato[3].
Acquistando un prodotto IBIP, il cliente paga il premio e questo è investito (al netto dei costi che la compagnia trattiene per amministrare la polizza) nei mercati finanziari. Pertanto, in fase di sottoscrizione, il cliente esprimendo le proprie preferenze di sostenibilità può incidere sulla scelta dei sottostanti e quindi svolgere un ruolo importante nell’assicurare che i propri risparmi siano indirizzati verso investimenti sostenibili.
Ai sensi della normativa SFDR, i prodotti IBIPs possono essere classificati come:
- prodotti articolo 6: prodotti finanziari che integrano i rischi di sostenibilità (c.d. prodotti “neutral/ grey”);
- prodotti articolo 8: prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di entrambe (c.d. prodotti “light green”);
- prodotti articolo 9: prodotti finanziari che hanno come obiettivo un investimento sostenibile (c.d. prodotti “dark green”).
Le informazioni sulla sostenibilità possono essere reperite nei seguenti documenti:
- nella documentazione precontrattuale: nel set informativo si riportano le informazioni su come i rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento della compagnia. A partire dal 1° gennaio 2023, per i prodotti art. 8 e 9 SFDR, il Legislatore europeo ha imposto alle imprese di assicurazione di utilizzare un template standard[5] da allegare alla documentazione precontrattuale per fornire le informazioni sulla sostenibilità. In particolare, nel template, tra le altre informazioni, sono riportate:
- le caratteristiche ambientali/sociali promosse dal prodotto oppure l’obiettivo di investimento sostenibile dallo stesso perseguito;
- i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità;
- la strategia di investimento;
- l’allocazione degli attivi.
- nell’informativa sul prodotto pubblicata sul sito web, in particolare nella sezione intitolata “Informativa sulla sostenibilità”, si riportano informazioni di dettaglio sulla sostenibilità del prodotto classificato come art. 8 o 9 SFDR, secondo lo schema definito dal Legislatore europeo[6].
- nella documentazione periodica, ossia nel Documento Unico di Rendicontazione -DUR. Come per la documentazione precontrattuale, anche la documentazione periodica è stata integrata per includere le informazioni relative alla sostenibilità e, per i prodotti classificati come art. 8 e 9 SFDR, è stato previsto un template standard definito dal Legislatore europeo al fine di fornire ex post il rendiconto effettivo di come siano state soddisfatte le caratteristiche ambientali/sociali promosse dal prodotto oppure l’obiettivo di investimento sostenibile allo stesso perseguito.
Tali documenti, possono pertanto, supportare il (potenziale) cliente a fare scelte informate e consapevoli in materia di sostenibilità che, quindi, contribuiscano nel tempo ad un futuro migliore per noi e per il nostro pianeta.
Articolo redatto con il contributo tecnico di PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l.
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Fonti
[1] https://files.cmcc.it/ar6/syr/IPCC_ar6_SYR_COMUNICATO_STAMPA.pdf
[2] https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
[3] Per la definizione normativa, si veda Direttiva 2016/97, art. 2, p.17). Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0097.
[4] https://finance.ec.europa.eu/system/files/2020-01/200108-financing-sustainable-growth-factsheet_en.pdf
[5] I template sono definiti dal Regolamento delegato (UE) 2022/1288, successivamente modificati dal Regolamento delegato (UE) 2023/363. Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02022R1288-20230220
[6] Articoli 24 e 37 del Regolamento delegato (UE) 2022/1288. Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1288