Il TFR o liquidazione, creato il 1° giugno del 1982, è una parte dello stipendio (il 6,91% della retribuzione lorda) del dipendente privato che viene accantonata attraverso il datore di lavoro che verrà poi pagato al momento della cessazione del lavoro. Tale somma, in casi specifici e ben definiti, può essere richiesta anticipatamente una volta nel corso del rapporto di lavoro.
Il Tfr può essere visto come una forma di risparmio forzoso per il dipendente privato.
Con la nascita della previdenza complementare e, in particolare, con la riforma del 2007, il TFR rappresenta la principale forma di finanziamento del fondo pensione da parte del lavoratore dipendente privato iscritto a previdenza complementare.
In particolare, la legge ha previsto per coloro che iniziano a lavorare oggi la necessità di dover scegliere se destinare il TFR a previdenza complementare oppure mantenerlo presso l’azienda.
Il lavoratore, può scegliere tra:
a) conferire il TFR al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale;
b) non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il TFR resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all’Inps.
Descrizione tecnica
Art 2120 e ss del codice civile. Disciplina del trattamento di fine rapporto.
Il Trattamento di fine rapporto (TFR), che dal 1° giugno 1982 ha sostituito l’indennità di anzianità ed è disciplinato dall’art 2120 del codice civile, è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Esso matura durante lo svolgimento del rapporto ed è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente.
Il TFR deve essere corrisposto al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro (e quindi indipendentemente dalle motivazioni che l’hanno determinata), fatto salvo il caso di integrale destinazione alla previdenza complementare.
La legge prevede alcune ipotesi tassative nelle quali parte del TFR accantonato può essere anticipato nel corso del rapporto. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.
I Contratti Collettivi hanno la facoltà di fissare condizioni di miglior favore per l’erogazione di anticipazioni del TFR, nonché stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle relative richieste.
Il Tfr può essere destinato dal lavoratore dipendente privata alla previdenza complementare. In tal caso, questo diviene la principale forma di finanziamento della forma pensionistica scelta dal lavoratore.
In particolare, il D.Lgs 252/05 ha previsto per i lavoratori di prima occupazione la necessità di dover scegliere se conferire il Tfr a previdenza complementare piuttosto che lasciarlo in azienda.
Qualora il lavoratore non esprima alcuna volontà nei sei mesi previsti, il Tfr sarà conferito al fondo pensione di riferimento, determinando l’iscrizione a previdenza complementare da parte del lavoratore.