Descrizione semplice
L’ Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti, già riconosciuto come Ente di diritto pubblico e trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato (30 giugno 1994), ha lo scopo di attuare la previdenza e l’assistenza in favore degli iscritti, dei loro familiari e dei superstiti.
Destinatari
Sono iscritti alla cassa tutti i Farmacisti iscritti all’ Albo Professionale.
La contribuzione
Gli iscritti alla cassa sono tenuti a versare un contributo annuo che per il 2014 è pari a 4.398 Euro all’anno.
Al Contributo obbligatorio relativo alla quota previdenziale va aggiunto un ulteriore contributo obbligatorio per l’assistenza pari ad Euro 29 ed un contributo obbligatorio per l’indennità di maternità pari ad Euro 15, questi ultimi ad evidente incremento del rispettivo fondo solidale di assistenza.
In merito al contributo obbligatorio relativo alla quota previdenziale occorre specificare che è possibile versare il doppio o il triplo di tale contributo, parimenti si otterrà un incremento proporzionale della pensione. È invece consentita una riduzione del 33%, del 50% e fino all’85% per i soggetti che hanno un altro ente previdenziale di riferimento (ad esempio i farmacisti dipendenti) con proporzionale diminuzione dell’assegno pensionistico dell’ENPAF.
E’ concessa infine una riduzione, agevolativa per le giovani generazioni, a 2/3 se l’età del contribuente è inferiore a 30 anni. L’iscritto all’albo che non esercita può optare per il contributo di solidarietà pari al 3% del contributo base che non da diritto a prestazioni ma alla sola permanenza all’albo.
Requisiti pensionistici
Per poter accedere alla pensione di vecchiaia i requisiti sono:
- 68 anni di età.
- 30 anni di iscrizione e contribuzione.
- 20 anni di attività professionale per gli iscritti dal 1995 in poi.
Nota: a partire dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico sarà adeguato in base all’incremento della speranza di vita, con periodicità biennale dal 2019.
Pensione di anzianità
Dal 1° gennaio 2016 la pensione di anzianità è soppressa
In via transitoria spetta ancora a chi matura:
- 42 anni di iscrizione e contribuzione entro il 2015
- 20 anni di attività professionale per gli iscritti dal 1995 in poi.
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