Definizione semplice
Un bond (obbligazione in italiano) è un titolo di debito emesso da società o enti pubblici che attribuisce al suo possessore il diritto al rimborso del capitale prestato all’emittente alla scadenza, più un interesse su tale somma. Le obbligazioni sono emesse allo scopo di reperire, direttamente tra i risparmiatori e a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle dei prestiti bancari, capitali da investire. Il vantaggio per la società emittente deriva da tassi di interesse solitamente inferiori rispetto a quelli che sarebbe costretta a pagare rivolgendosi ad un finanziamento bancario di eguale scadenza, mentre l’investitore beneficia di un tasso maggiore rispetto a quello di un investimento in liquidità e ha la possibilità di smobilizzare il proprio investimento sul mercato secondario.
Il detentore di titoli di debito di una società, pur assumendosi il rischio d’impresa, a differenza dell’azionista non partecipa all’attività gestionale dell’emittente, non avendo diritto di voto nelle assemblee. In compenso, tuttavia, la remunerazione del capitale di rischio azionario è subordinata al preventivo pagamento di interessi e rimborsi agli obbligazionisti. La cedola è l’interesse pagato dall’emittente durante la vita del titolo: può avere periodicità trimestrale, semestrale, o annuale. L’interesse può essere fisso (stabilito a priori) o variabile (solitamente indicizzato al Libor o all’ Euribor maggiorato di uno spread o ad altri tassi ufficiali e di norma aggiustato semestralmente).
A differenza di quelle descritte esistono, inoltre, alcune obbligazioni definite “zero coupon” che non pagano interessi sotto forma di cedole durante la loro vita e il cui rendimento è dato unicamente dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo di sottoscrizione.
Per garantire i sottoscrittori dal rischio di insolvenza dell’emittente, la legge prevede che le obbligazioni non possano essere emesse per un importo superiore al capitale sociale della società emittente, versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato; si può derogare a questo principio generale solamente se l’emissione è accompagnata da garanzie reali
Esistono nel mercato alcuni particolari tipi di obbligazioni chiamate “convertibili” che hanno la peculiarità di poter essere convertite in azioni della società emittente, o di una società appartenente allo stesso gruppo. A seguito della conversione si cessa di essere obbligazionista diventando azionista ed acquistando di fatto tutti i diritti relativi.
Facciamo un esempio
Obbligazioni callable: sono delle obbligazioni a tasso fisso per le quali l’emittente si riserva la facoltà di rimborso prima della reale scadenza delle stesse.
Obbligazioni convertibili: sono obbligazioni che incorporano la facoltà di convertire, a una scadenza prefissata, il prestito obbligazionario in azioni secondo un rapporto di cambio predeterminato.
Obbligazioni a tasso fisso: sono obbligazioni che remunerano l’investimento a un tasso di interesse fisso stabilito prima dell’emissione. All’interno della categoria delle obbligazioni a tasso fisso è tuttavia possibile distinguere almeno due diverse tipologie di obbligazioni, che prevedono che il tasso fisso prestabilito cresca o diminuisca durante la vita del titolo (si tratta, rispettivamente, delle obbligazioni “step up” e “step down”).
Obbligazioni a tasso variabile: sono obbligazioni che remunerano l’investimento a un tasso di rendimento che varia in base a un parametro di riferimento, che può essere di natura monetaria, finanziaria o in base all’andamento del prezzo di materie prime. Il tasso varia a determinate scadenze temporali seguendo i tassi di mercato.
Obbligazioni Zero-Coupon (o Zero-Coupon Bonds, abbreviato ZCB): sono obbligazioni senza cedola (coupon) che quindi non liquidano periodicamente gli interessi ma li corrispondono unitamente al capitale alla scadenza del titolo. La duration di uno ZCB è uguale alla sua vita residua.
Obbligazioni strutturate: sono obbligazioni il cui rendimento dipende dall’andamento di un’attività sottostante.
Obbligazioni subordinate: sono obbligazioni il cui rimborso, in caso di procedura fallimentare, avverrà solo dopo aver soddisfatto tutti i creditori privilegiati e chirografari.
Rendite perpetue: sono obbligazioni che corrispondono perpetuamente una cedola predefinita. Tali obbligazioni non presuppongono nessun rimborso a termine.
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