Il risparmio previdenziale degli iscritti ai fondi pensione è tutelato da un sistema di controlli (interni ed esterni), che vigila sul corretto comportamento dei fondi pensione.
CONTROLLI ESTERNI
Covip
La Covip è l’Autorità di vigilanza che controlla l’operato dei fondi pensione, garantisce la regolarità del loro funzionamento e presenta, ogni anno, una relazione al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con un resoconto sull’andamento della previdenza complementare.
In particolare, la Covip:
- approva i documenti ufficiali del fondo
- indica le modalità di adesione
- tiene presso di sé l’albo dei fondi
- stabilisce le regole per la selezione dei gestori finanziari
- ispeziona i fondi per verificare i comportamenti adottati
- monitora l’attuazione delle norme da parte dei fondi
- adotta eventualmente provvedimenti sanzionatori
Controllo dei gestori e limiti agli investimenti
Le risorse finanziarie dei fondi pensione sono affidate a gestori finanziari professionisti (Banche, assicurazioni e Società di gestione del risparmio – SGR) e vengono investite nel rispetto dello Statuto, del Regolamento del fondo pensione e delle regole decise dal CdA del fondo.
Gli investimenti fatti dai gestori, che vengono selezionati attraverso dei bandi pubblici, sono soggetti a limiti sia di tipo qualitativo, ossia relativi alle tipologie di strumenti in cui è consentito investire, sia di tipo quantitativo, relativi alle percentuali massime consentite.
L’operato dei gestori è sottoposto alla vigilanza delle autorità di riferimento: Banca d’Italia nel caso degli istituti di credito, IVASS nel caso delle compagnie assicurative e CONSOB nel caso delle SGR.
Depositario
Il Depositario (generalmente una Banca depositaria) custodisce i contributi versati dagli aderenti ai fondi pensione ed ha il compito di eseguire le istruzioni di investimento date dal Gestore.
La scelta del Depositario, così come quella dei gestori, avviene attraverso una selezione pubblica.
CONTROLLI INTERNI
I fondi pensione sono sottoposti anche ad una serie di controlli da parte di organi interni che vigilano sul loro comportamento.
Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è l’Organo interno, previsto per i fondi negoziali e preesistenti, che esamina l’attività amministrativa del Fondo, vigila sul rispetto delle norme e segnala alla Covip eventuali irregolarità ed episodi in grado di incidere sull’equilibrio del fondo.
Funzione di Revisione Interna (audit)
La funzione di revisione interna, che può anche essere affidata al Collegio dei sindaci nei fondi negoziali e preesistenti, supervisiona il sistema dei controlli, verifica la correttezza dei processi gestionali e operativi del Fondo, riferisce al CdA eventuali irregolarità e indica le misure correttive da attuare.
Funzione Finanza
La funzione finanza contribuisce alla pianificazione della politica di investimento perseguita dal fondo, controlla i gestori e verifica la gestione e i risultati ottenuti.
Funzione di gestione dei rischi
La funzione di gestione dei rischi stabilisce la politica di gestione del fondo e controlla i rischi connessi con l’attività stessa del fondo. I rischi possono essere di tipo:
- finanziario, che possono impattare negativamente sugli aspetti economici e patrimoniali o generare passività o insufficienza di risorse
- operativo, causati da erronee procedure interne
- strategico, causati da scelte strategiche sbagliate
Funzione attuariale
Per determinati tipi di fondi che coprono rischi biometrici (come morte, invalidità), che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni è prevista anche la funzione attuariale.
Questa funzione, esercitata da un attuario iscritto all’albo professionale, serve a gestire e controllare le riserve tecniche del fondo, cioè gli accantonamenti di denaro necessari per far fronte al verificarsi degli eventi.
ULTERIORI CONTROLLI
Oltre a queste funzioni fondamentali, il fondo può istituire anche la funzione compliance, un altro organo di controllo non obbligatorio, che lavora per arginare il rischio di perdite dovute alla non osservanza della legge e dei regolamenti.
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