Cosa è il part time agevolato?
La legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015), all’art. 1, comma 284, ha introdotto il cosiddetto part time agevolato, una misura sperimentale che consente un’uscita graduale dall’attività lavorativa.
Si tratta di una misura pensata dal legislatore per incentivare economicamente processi di riduzione di orario di lavoro nei confronti dei lavoratori prossimi alla pensione in un quadro di flessibilità dell’uscita dal mondo del lavoro con costi spalmati tra lavoratore, datore e Stato.
Chi sono i destinatari?
I lavoratori del settore privato con contratto a tempo indeterminato in possesso del requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione di vecchiaia e che perfezionano quello sull’età pensionabile entro il 31 dicembre 2018.
In cosa consiste?
È possibile in questo caso per il lavoratore concordare con il datore di lavoro una riduzione del proprio orario di lavoro tra il 40 e il 60 per cento, percependo in busta paga, oltre alla retribuzione per l’attività lavorativa svolta, anche una somma esente dall’Irpef pari ai contributi a carico del datore di lavoro corrispondenti alla retribuzione persa.
Il lavoratore che accede al part time agevolato non subisce così alcuna perdita sulla propria pensione perché viene comunque garantita la contribuzione piena con accredito figurativo per la quota che copre la retribuzione persa per le ore non lavorate. Ai fini del computo della pensione, quindi, gli anni a tempo parziale sono considerati pienamente.
Quali sono i passaggi necessari per accedere al Part time agevolato?
- la certificazione, da richiedere all’Inps, la quale attesti che l’interessato si trovi nelle condizioni anagrafiche e contributive per l’accesso alla pensione di vecchiaia entro il termine massimo del 31 dicembre 2018;
- la sottoscrizione del contratto a tempo parziale, secondo quanto chiarito in precedenza, da inviare alla Dtl per la relativa autorizzazione (vale il silenzio assenso in caso di mancata risposta entro 5 giorni dalla ricezione del contratto part time);
- l’accoglimento delle richiesta da parte dell’Inps – cui va inviata apposita istanza dopo aver ottenuto il via libera dalla Direzione territoriale del lavoro ovvero formatosi il silenzio assenso – circa la sussistenza della disponibilità finanziaria idonea a coprire l’onere della contribuzione figurativa.
Se l’azienda, dopo che il lavoratore ha ricevuto la certificazione da parte dell’Inps, procede – in accordo con il dipendente – alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, – pur senza indicazioni specifiche, può inoltrare la richiesta alla Dtl tramite strumenti ordinari (Raccomanda A.R.) o, molto più verosimilmente, utilizzando la Pec; al riguardo va ricordato che tutte le Direzioni territoriali del lavoro sono dotate di una casella di posta elettronica certificata. Questo permetterà, comunque, il formarsi del silenzio assenso che, come anticipato, si perfezionerà trascorsi 5 giorni dalla ricezione del contratto.
Quando inizia a decorrere?
La nuova tipologia di forma contrattuale decorre a partire dal 1° giorno del periodo di paga mensile consecutivo a quello in cui è stata accolta la richiesta. Il contratto, poi, avrà una durata che coinciderà con il periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e quella in cui il lavoratore arriva a maturare il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Quali sono le possibili limitazioni?
Si ricorda che l’accoglimento dell’istanza dipenderà anche dall’attività di monitoraggio in relazione alle risorse finanziarie messe a copertura dell’intervento. Infatti per il part-time agevolato il Governo ha stanziato specifici limiti di spesa (60 milioni nel 2016 – 120 milioni nel 2017 – 60 milioni nel 2018) che dovranno essere verificati prospetticamente per ciascun anno con relativo rigetto delle domande che saranno presentate successivamente al superamento di tali limiti, anche qualora tale superamento si realizzi solo per un singolo anno.
Quali sono i risultati a oggi?
Si tratta di una misura sperimentale che rappresenta un avanzamento sul percorso verso l’invecchiamento attivo che necessariamente deve essere seguito per aumentare la partecipazione dei lavoratori più anziani. Quanto alle potenzialità di diffusione del nuovo strumento, poiché lo start up di questa disciplina è avvenuto lo scorso 2 giugno non è ancora possibile valutare quanto essa sia attraente per i lavoratori e per le aziende. I primi dati testimoniano una partenza rallentata, ma sono ancora da considerarsi poco significativi.
Nella tavola seguente sono riportati i dati aggiornati al 21 giugno 2016.