Definizione semplice
Trasferire la propria posizione individuale maturata da una forma pensionistica complementare ad un’altra è una facoltà concessa dalla normativa sulla previdenza complementare (D.lgs. 252/05). L’aderente di un Fondo Pensione può quindi modificare nel tempo la propria scelta previdenziale, decorso però il periodo minimo di permanenza presso il Fondo cedente (2 anni).
Tale periodo minimo di permanenza non è necessario in caso di:
- Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione Negoziale o altro Fondo Pensione ad adesione collettiva. Ad esempio il caso di un lavoratore dipendente che cambiando posto di lavoro diviene lavoratore autonomo o lavoratore dipendente con un CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) diverso dal precedente.
- Liquidazione del Fondo Pensione di appartenenza.
La scelta di trasferire la propria posizione individuale ad altre forme di previdenza complementare è esente da tassazione. Gli statuti e i regolamenti della forma pensionistica complementare non possono contenere clausole che limitino la portabilità dell’intera posizione individuale. All’esercizio della prerogativa di trasferimento i Fondi Pensione possono applicare delle commissioni, la cui entità non deve essere significativamente più elevata delle commissioni normalmente applicate, onde evitare che si ponga un vincolo economico rilevante sul trasferimento.
Descrizione tecnica
L’aderente a una forma pensionistica complementare ha diritto a trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare. L’esercizio di questa prerogativa è condizionata dalla permanenza minima di 2 anni, salvo nei casi di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare o liquidazione della forma pensionistica complementare. Il trasferimento non può essere in alcun modo limitato dagli statuti e regolamenti delle forme pensionistiche complementari e risulta esente da tassazione.