Definizione semplice
I tirocini (o stages) rappresentano periodi di lavoro, di durata più o meno variabile, svolti presso enti, società o studi professionali ai fini dell’apprendimento e della formazione.
I tirocini possono essere svolti anche da studenti, in questo caso oltre che alla formazione sono finalizzati all’orientamento
verso la futura attività lavorativa.
Esistono diversi tipi di tirocinio: tirocinio curriculare (svolto all’interno o a conclusione di un percorso di studio), tirocinio formativo, tirocinio professionalizzante (finalizzato all’apprendimento di una professione), tirocinio di inserimento. Ogni tipologia ha regole proprie riguardanti la possibilità di accesso e la durata del rapporto.
Data la finalità prettamente “formativa” del contratto, non è previsto che il tirocinante riceva compenso o retribuzione: l’eventuale pagamento avviene a titolo di “rimborso spese” o “indennità”.
Il tirocinante, inoltre, non ha diritto a contributi previdenziali, ferie retribuite, maternità, congedi, indennità di malattia, scatti di anzianità.
Ognuna delle parti può interrompere il rapporto di tirocinio senza preavviso o onere alcuno. Non si applica quindi la tutela obbligatoria.
Il periodo di stage non figura ai fini dei contributi previdenziali figurativi.
Descrizione tecnica
Il tirocinio (o stage) è uno strumento finalizzato a consentire ai giovani di conoscere il mondo del lavoro acquisendo nel contempo un’esperienza professionale.
Esistono diversi tipi di tirocinio:
- tirocinio curriculare: svolto all’interno di un percorso di studio, finalizzato ad un primo orientamento dello studente verso il mondo del lavoro, consente allo studente di acquisire crediti formativi funzionali al completamento del corso stesso;
- tirocinio formativo: destinato ai neolaureati (può essere attivato entro e non oltre i 12 mesi successivi al conseguimento della laurea), finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’occupazione dei giovani attraverso un’esperienza diretta in una realtà lavorativa;
- tirocinio professionalizzante: finalizzato all’apprendimento di una professione;
- tirocinio di inserimento/reinserimento: funzionale a introdurre o reintrodurre nel mondo del lavoro soggetti inoccupati, disoccupati o interessati da procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni;
- tirocinio in favore di disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Ogni tipologia ha regole proprie riguardanti la possibilità di accesso e la durata del rapporto.
Come richiesto dalla Legge n, 92 del 2012 (Riforma Fornero), la Conferenza permanente per i rapporti fra Governo, Regioni e Province autonome ha recentemente approvato le Linee guida in materia di tirocini con l’intento di stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia e di evitare un uso distorto dello strumento.Le nuove regole si applicano a tutti i tipi di tirocinio, ad esclusione dei tirocini curriculari inseriti nei percorsi formativi di atenei e scuole, dei periodi di pratica professionale (tirocini professionalizzanti), degli stage transnazionali (come i tirocini dei programmi europei) e di quelli estivi.
Le regole si applicano anche per i casi in cui il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione.
Le principali novità contenute delle Linee Guida:
- indennità minima garantita : tutti i tirocinanti devono percepire un’indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro lordi mensili (le Regioni, nel recepire il documento, possono modificare l’importo a favore del tirocinante), tale indennità non viene corrisposta ai fruitori di ammortizzatori sociali e non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante;
- il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
- i tirocini non possono essere attivati per sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie;
- le imprese che impieghino fino a 5 addetti a tempo indeterminato possono avere un solo tirocinante, quelle che abbiano un numero di lavoratori compreso tra 6 e 20 non più di due, quelle che abbiano oltre i 20 dipendenti possono attivare tirocini nella misura massima del 10% dei lavoratori a tempo indeterminato (le Regioni possono modificare il numero di tirocini attivabili contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell’azienda ospitante nei loro territori).
Il tirocinante non ha diritto a contributi previdenziali, ferie retribuite, maternità, congedi, indennità di malattia, scatti di anzianità.
Ognuna delle parti può interrompere il rapporto di tirocinio senza preavviso o onere alcuno. Non si applica quindi la tutela obbligatoria.
Il periodo di stage non figura ai fini dei contributi previdenziali figurativi.
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I tirocini (stage) via cliclavoro.gov.it
La L.92/2012 interviene in materia di tirocini formativi e di orientamento?
Accordo Linee guida tirocinii