Definizione semplice
Il lavoratore ha la facoltà di versare volontariamente dei contributi a copertura di periodi scoperti. Il versamento consente di aumentare l’anzianità e il montante contributivo. I periodi riscattati sono pertanto utili per il diritto a tutte le prestazioni previdenziali, per l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria e per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di anzianità.
È possibile riscattare, pagando il relativo onere, periodi di lavoro caratterizzati da omissione contributiva per i quali non sussiste più l’obbligo di versamento, essendo intervenuta la prescrizione del diritto. Il riscatto è possibile se i contributi non sono stati versati dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata, dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti, dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti o dagli iscritti alla gestione separata che non siano titolari all’obbligo contributivo.
Il lavoratore può altresì riscattare periodi in cui si svolgevano attività per cui non esisteva obbligo di contribuzione, ma vengono riconosciuti dall’ordinamento. In particolare è consentito il riscatto di periodi relativi al corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati. È inoltre possibile riscattare periodi relativi a:
- attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati;
- astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro e per gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;
- attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;
- i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31.12.1996;
- periodi di lavoro svolto con contratto part time;
- i periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni
- ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.
Il riscatto è oneroso e il relativo importo viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto. L’onere può essere versato in unica soluzione o in forma rateale laddove il richiedente non sia pensionato e i contributi riscattati non siano da utilizzare immediatamente per il diritto a un trattamento pensionistico. L’importo può essere suddiviso in un massimo di sessanta rate mensili. Solo laddove il riscatto riguardi il periodo del corso legale di laurea è possibile innalzare il numero di rate a centoventi, senza interessi accessori, altrimenti l’importo dell’onere di riscatto deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente.
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