Le pensioni d’anzianità consistevano in una prestazione economica erogata a favore dei lavoratori dipendenti o autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive e integrative. Per ottenere questa erogazione erano richiesti dei requisiti minimi di anzianità contributiva e di età, che sommati dovevano raggiugere una quota minima sotto alla quale non era possibile accedere a detta prestazione. Queste quote erano crescenti negli anni e avrebbero raggiunto nel 2013 i seguenti valori:
- Quota 97 per i lavoratori dipendenti, con il requisito minimo di 61 anni d’età e 35 di anzianità contributiva;
- Quota 98 per i lavoratori autonomi, con il requisito 62 anni di età e 35 di anzianità contributiva.
La vecchia normativa concedeva comunque la possibilità di ricevere la prestazione previdenziale anche senza il raggiungimento del limite minimo d’età, nel caso in cui si vantasse un’anzianità contributiva di 40 anni. Questa eccezione era studiata per tutelare i lavoratori che avevano iniziato la loro attività lavorativa in età molto giovane.
La normativa prevedeva inoltre la presenza di finestre entro le quali maturare i requisiti pensionistici richiesti e successivamente un periodo di differimento della prestazione che era di:
- 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti
- 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori autonomi
La recente riforma Fornero del sistema previdenziale italiano ha, di fatto, eliminato questa tipologia di erogazione sostituendola con il pensionamento anticipato.
Definizione tecnica
Era una prestazione economica, a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive e integrative, la cui pensione era liquidata con il sistema di calcolo retributivo o misto. Si acquisiva il diritto alla prestazione alla maturazione dei requisiti prestabiliti dalla normativa vigente (Legge n° 247/07 – “Legge Damiano” – introdotta a parziale modifica della previgente riforma “Maroni” Legge n° 243/04). Alla maturazione dei requisiti, per ricevere la prestazione era inoltre richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. L’eventuale ripresa dell’attività lavorativa dipendente da parte del lavoratore che conseguiva la pensione di anzianità non poteva in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.