Pensione anticipata

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Definizione semplice

La pensione anticipata è una prestazione economica introdotta nel 2012 dalla riforma previdenziale “Monti-Fornero” cui si ha diritto al raggiungimento di una determinata anzianità contributiva. L’istituto della pensione anticipata è stato introdotto per tutelare chi ha iniziato la propria attività lavorativa in giovane età, onde evitare un’eccessiva penalizzazione in virtù dell’introduzione dei nuovi requisiti d’età per l’ottenimento della pensione di vecchiaia, sempre contenuti nella riforma “Monti-Fornero”.

A seguito dell’introduzione della nuova normativa ecco quali sono i requisiti richiesti:

  • dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, anzianità contributiva: uomini 42 anni e 6 mesi, donne 41 anni e 6 mesi;
  • dal 1° gennaio 2016, anzianità contributiva: uomini 42 anni e 10 mesi*, donne 41 anni e 10 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

La nuova legislazione prevede inoltre una riduzione sulla quota retributiva del trattamento pensionistico maturato: viene applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; questa riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto all’età di 60 anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale sarà proporzionale al numero dei mesi.

Le pensioni anticipate, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, non saranno soggette ad alcuna penalizzazione, anche se l’accesso avviene con meno di 62 anni di età. Lo prevede l’articolo 1, comma 113, della legge n. 190/2014.

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Pensione anticipata per le donne con “l’opzione contributivo”

\–\ Aggiornamento del 014/01/2015 \–\

L’Inps, come annunciato lunedì dal Corriere, ha formalmente riaperto i termini dell’operazione “Opzione donna” per le lavoratrici con 57 anni e tre mesi d’età e 35 anni di contributi. Lo ha fatto con il «Messaggio 009304» firmato qualche ora fa dal direttore generale Mauro Nori.

Il passaggio chiave del testo rivolto a tutte le strutture dell’istituto di previdenza afferma: «Eventuali domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza».

Detto in altri termini, tutte le donne lavoratrici che hanno almeno 35 anni di contributi e 57 anni e tre mesi d’età (i tre mesi sono dovuti all’adeguamento alla speranza di vita) e che volessero andare in pensione, ma con l’assegno calcolato interamente col metodo contributivo (perdendoci di regola almeno il 15-20% rispetto al calcolo retributivo), potranno continuare a presentare la domanda all’Inps fino alla fine del prossimo anno. In questo modo l’istituto riapre i termini che altrimenti sarebbero scaduti il 30 novembre scorso in base a precedenti interpretazioni della legge 243 del 2004 (governo Berlusconi) che istituì appunto in forma sperimentale e volontaria l’opzione donna.i.

Leggi qui l’articolo del Corriere della Sera.

\–\

La riforma delle pensioni voluta dal Governo Monti contiene una eccezione rispetto alla nuova pensione di vecchiaia (a 66 anni) e alla nuova pensione anticipata (con 42 anni di contributi). Si tratta del sistema che prevede il calcolo della pensione sulla base dei contributi versati e non sulla base delle retribuzioni percepite come previsto dal sistema retributivo. Il sistema contributivo riduce l’importo del trattamento di pensione rispetto al calcolo con il sistema retributivo e quindi il Governo ha inteso agevolare le donne che hanno optato per il sistema più favorevole per l’ente pensionistico.

I requisiti per ottenere la pensione anticipata con questa penalizzazione sono i seguenti:

  • Età di 57 anni per le donne dipendenti, elevata a 58 anni di età per le lavoratrici autonome;
  • Almeno 35 anni di contributi.

Questa eccezione è valida sono fino al 2015.

\–\ Aggiornamento del 20/09/2017 \–\

La legge di Stabilità 2017 (l’articolo 1, comma 199, legge 232/2016) ha introdotto una riduzione del requisito contributivo a 41 anni (a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore) sia per gli uomini che per le donne che abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e che si trovino in alcuni specifici profili meritevoli di una particolare tutela (disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento degli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, invalidi con una invalidità non inferiore al 74%, parenti che assistono disabili, addetti a lavori usuranti, addetti a lavori gravosi). Si rammenta che anche il requisito contributivo agevolato di 41 anni di contributi è soggetto ai futuri adeguamenti alla speranza di vita e l’agevolazione in questione è fruibile solo entro un determinato vincolo di bilancio annuo ed in esito ad una particolare procedura di monitoraggio.

Nello specifico l’agevolazione è concessa, esclusivamente, a coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

Disoccupati – Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per le imprese che occupino più di 15 dipendenti. I soggetti devono aver finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante.

Caregivers – Soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92).

Invalidi – Soggetti con un grado di invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.

Lavori gravosi – Lavoratori dipendenti che svolgono, o hanno svolto, da almeno 6 anni in via continuativa negli ultimi 7, una delle professioni di seguito elencate, ritenute per legge particolarmente pesanti:

  • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • conciatori di pelli e di pellicce;
  • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
  • facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  • operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Mansioni usuranti – lavoratori dipendenti (sia del settore privato che del pubblico impiego) che abbiano svolto nell’arco della propria vita lavorativa attività, considerate usuranti, individuate nell’articolo 1, commi 1-3, del Dlgs 67/2011.
Questa agevolazione non è concessa per i lavoratori che hanno diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico interamente con il sistema contributivo.

Per tali categorie di lavoratori oltre alla possibilità di avere riconosciuta la pensione con i requisiti sopra descritti, chi è nel sistema contributivo, può ottenere la pensione anticipata, al compimento di 63 anni e 7 mesi (per il triennio 2016-2018), a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (circa 1.255 euro al mese per il 2017). Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione deve essere considerata solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Si tenga presente che una pensione lorda superiore a 1.255 euro al mese con soli 20 anni di lavoro, interamente determinata con il sistema contributivo, richiede infatti retribuzioni medie annue molto elevate.

Descrizione tecnica

La riforma “Monti-Fornero” ha cancellato le vecchie pensioni di anzianità, con le relative “quote” intese come somma di età anagrafica e contribuzione, e ha introdotto la pensione anticipata. Si tratta di una prestazione che è concessa a chi ha un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 10 mesi se uomo o 41 anni e 10 mesi se donna. Non è prevista un’età anagrafica minima.

I requisiti contributivi sono aumentati a 43 anni e 3 mesi se uomo e 42 anni e 3 mesi se donna per il biennio 2019-2020. Tali soglie sono provvisorie e dovranno essere adeguate alle statistiche sulla speranza di vita, il dato definitivo sarà pubblicato con apposito decreto entro la fine del 2018.

Precedentemente era previsto che chi avesse percepito prima dei 62 anni di età il pensionamento anticipato avrebbe subito una penalizzazione sulle anzianità retributive maturate fino al 2011. Il taglio era pari al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età e dell’1% per ogni anno prima dei 62. Tale meccanismo di disincentivazione, sospeso in un primo momento sino al 31.12.2017 dall’articolo 1, comma 113 della legge 190/2014, è stato definitivamente sospeso dall’articolo 1, comma 194 della legge di Stabilità 2017 (L. 232/2016).

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