Definizione semplice

Nel linguaggio giuridico, economico, aziendale e bancario, con il termine liquidità si intende la rapida trasformabilità in forma monetaria del risparmio investito e la situazione caratterizzata da abbondanza di denaro liquido, o per lo meno di capitali facilmente disinvestibili.
La rapidità di trasformazione in forma monetaria (definita “grado di liquidità”) varia a seconda dei tipi di impiego del risparmio investito e della durata del prestito.
Il grado di liquidità di un’attività finanziaria, inteso come rapida trasformabilità in forma monetaria del risparmio investito (e in generale delle varie forme di ricchezza) risulta tanto maggiore quanto più rapidamente tale attività può essere convertita in mezzi di pagamento al suo valore pieno (ossia a quel valore di mercato che sarebbe possibile realizzare qualora non fosse necessario vendere l’attività in tempi brevi) e quanto minore è il costo di negoziazione che tale conversione comporta.
Il Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitto di interesse (Decreto 21 novembre 1996, n. 703) definisce la liquidità come “titoli del mercato monetario ovvero altri titoli di debito con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi compresi i depositi bancari a breve”.
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