Legge di stabilità (ex legge finanziaria)

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Definizione semplice

La legge di stabilità può essere definita come lo strumento legislativo d’attuazione delle linee programmatiche a medio termine dettate dalla politica di finanza pubblica.

Rispetto alla vecchia Legge finanziaria, la Legge di Stabilità (introdotta a sostituzione della Finanziaria nel 2010) ha apportato alcune novità che riguardano sia i tempi di presentazione che i contenuti.

Il disegno di legge di stabilità viene presentato in Parlamento entro il 15 ottobre (un mese dopo la data di presentazione della Decisione di finanza pubblica) distanziandosi di mezzo mese dalla scadenza per la valutazione in Parlamento della Legge finanziaria, che era prevista per il 30 settembre.

Per quanto riguarda i contenuti il proposito del Legislatore è stato di restringere, rispetto alla preesistente legge finanziaria, i temi propri della legge di stabilità, al fine di configurare un sistema che individuasse invece nei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica la sede propria di definizione degli interventi, lasciando alla legge di stabilità il compito di definire, nell’ambito della sessione di bilancio, il quadro macroeconomico e le questioni di carattere generale di maggiore rilievo.

I principali contenuti della legge di stabilità sono i seguenti:

  • Il saldo netto da finanziare, ossia la differenza tra spese e entrate fiscali;
  • Il saldo del ricorso al mercato, cioè l’entità del disavanzo da coprire tramite prestiti;
  • L’importo degli speciali fondi di bilancio;
  • L’entità massima per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
  • Gli stanziamenti necessari per finanziare in conto capitale le spese deliberate da leggi;
  • Previsione di spesa a lungo termine, che viene a mutare in ragione delle risorse finanziarie che sono disponibili di anno in anno.

Descrizione tecnica

La legge finanziaria (detta spesso genericamente anche manovra economica) è una legge ordinaria della Repubblica Italiana, pubblicata regolarmente sulla Gazzetta Ufficiale, recante nel proprio titolo, secondo una formula ricorrente, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
A partire dal 2009 è stata sostituita dalla legge di stabilità.
La legge di stabilità, insieme alla legge di bilancio, costituisce la manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento e rappresenta lo strumento principale di attuazione degli obiettivi programmatici definiti con la Decisione di finanza pubblica. Essa sostituisce la legge finanziaria e rispetto a quest’ultima prevede novità sia in ordine ai tempi di presentazione sia in merito ai contenuti.
Il disegno di legge di stabilità viene presentato in Parlamento entro il 15 ottobre (in passato era il 30 settembre), un mese dopo la data di presentazione della Decisione di finanza pubblica.
La modifica dei termini di presentazione dei due documenti tende ad avvicinare il momento della programmazione a quello di definizione della manovra di finanza pubblica. Ciò consente di disporre di un quadro macroeconomico e di bilancio più stabile, ma richiede anche che i contenuti della manovra siano maggiormente dettagliati nel corso della definizione del documento di programmazione. Risulta, infatti, più breve lo spazio che intercorre tra la data di approvazione della DFP e quella di presentazione della legge di stabilità, con una compressione del lasso temporale entro il quale definire puntualmente le misure che dovranno far parte della manovra di fine anno.
Rispetto alla prassi che in passato aveva registrato un sensibile ampliamento dei contenuti delle leggi finanziarie annuali – tanto che diversi commentatori avevano coniato la definizione di legge finanziarie “omnibus” – la legge di stabilità viene configurata, nella nuova disciplina contabile, quale strumento fondamentale di regolazione annuale delle principali grandezze macroeconomiche previste dalla legislazione vigente, finalizzato ad adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi, da cui sono esclusi gli interventi carattere localistico o microsettoriale.
Il proposito del Legislatore è stato di restringere, rispetto alla preesistente legge finanziaria, il contenuto proprio della legge di stabilità, al fine di configurare un sistema che individuasse invece nei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica la sede propria di definizione degli interventi, anche di carattere ordinamentale, di attuazione del Programma nazionale di riforma e di rilancio e sviluppo dell’economia, lasciando alla legge di stabilità il compito di definire, nell’ambito della sessione di bilancio, il quadro macroeconomico e le questioni di carattere generale di maggiore rilievo.
La legge di stabilità reca pertanto esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale e non può contenere norme di delega ovvero norme recanti interventi di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. Al ridimensionamento del contenuto tradizionale della legge è peraltro corrisposto un ampliamento della portata decisionale del disegno di legge di bilancio, attraverso la previsione della possibilità di rimodulare, entro certi limiti, le risorse inerenti alle missioni e ai programmi di spesa.
Rientrano, invece, nel contenuto tipico della legge di stabilità:

  1. il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno del bilancio pluriennale;
  2. le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sul quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi con effetti a partire dal 1° gennaio dell’anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce. In relazione alle sole imposte, essa deve indicare altresì le correzioni conseguenti all’andamento dell’inflazione; è fatta salva la normativa specifica riferita ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali recata dalla legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale (legge n. 42/2009);
  3. gli importi dei fondi speciali, iscritti in bilancio, contenenti le risorse, ripartite per ministeri, destinate alla copertura dei provvedimenti legislativi che si prevede saranno approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte di conto capitale;
  4. tre distinte tabelle, finalizzate ad indicare, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale:
  • gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, aggregate per programma e per missione, con l’esclusione delle spese obbligatorie;
  • gli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregate per programma e missione, con analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni. Al riguardo, il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale, i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell’anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.
  • gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente, aggregate per programma e per missione
  • l’importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego;
  • le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge stabilità dalle leggi vigenti;
  • aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
  • le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
  • le norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del patto di stabilità interno.

Le disposizioni della legge di stabilità devono, di norma, essere articolate per missione ed indicare il programma cui si riferiscono.
Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata, nonché l’indicazione dei provvedimenti legislativi adottati nel corso dell’esercizio per far fronte agli effetti finanziari derivanti da leggi la cui attuazione sia risultata recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nonché le ulteriori misure correttive da adottare.
Il disegno di legge di stabilità è accompagnato anche da una Relazione tecnico illustrativa, la quale costituisce documento di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche.

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