Istanza per Tfr in busta paga – QuIR-Tfr

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Definizione semplice

Il Dpcm n.29 del 20 febbraio 2015, recante modalità attuative dell’opzione Tfr in busta paga introdotta dalla legge di stabilità per il 2015, fornisce indicazioni circa la procedura per ottenere la liquidazione mensile del Tfr.

Si forniscono chiarimenti in particolare circa le categorie di lavoratori interessati e le condizioni aziendali necessarie per esercitare questa facoltà; sono inoltre precisate le certificazioni Inps utili, per le aziende con meno di 50 dipendenti, ad accedere al finanziamento agevolato nonché indicazioni operative circa il funzionamento delle garanzie che assistono tale finanziamento.

Descrizione tecnica

Il Dpcm n.29, del 20 febbraio 2015 fornisce indicazioni operative circa la liquidazione del Tfr in busta paga.
Il citato decreto utilizza l’acronimo “QuIR”, intendendosi per tale la quota integrativa della retribuzione corrispondente alla liquidazione mensile del Tfr in busta paga.
L’opzione può essere esercitata, con previsione di irrevocabilità, a decorrere da aprile 2015 (data di entrata in vigore del Dpcm) fino al 30 giugno 2018.
La scelta può essere effettuata dai dipendenti privati con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi.

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato la scelta ha effetto a decorrere dal sesto mese fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di cambio del rapporto di lavoro la scelta in ordine alla liquidazione mensile del Tfr deve essere nuovamente esercitata con istanza da presentare al nuovo datore di lavoro.
Sono esclusi dall’opzione Tfr in busta paga i dipendenti pubblici, i dipendenti del settore agricolo, i lavoratori domestici e, in generale, tutti i lavoratori per cui la legge e la contrattazione collettiva prevedono liquidazioni periodiche del Tfr; sono inoltre esclusi i dipendenti di aziende coinvolte da procedure concorsuali, da cassa integrazione straordinaria e in deroga (quest’ultima se in prosecuzione della Cigs straordinaria stessa).

L’istanza per ottenere il Tfr in busta paga è presentata dal lavoratore al datore di lavoro tramite compilazione del modello allegato al Dpcm.
Se il Tfr è ceduto in garanzia non è possibile ottenere la liquidazione mensile del Tfr in busta paga.
Il datore di lavoro con un numero di addetti inferiore a 50 (quindi le aziende che non hanno l’obbligo di versare il Tfr al Fondo Tesoreria) possono ottenere un finanziamento agevolato assistito da una garanzia duplice (Fondo di garanzia Inps e garanzia statale di ultima istanza).

Per le aziende che accedono al finanziamento l’Inps certifica (entro 60 giorni dal mese in cui è effettuata la scelta) la quota di retribuzione integrativa da liquidare in busta paga sulla base delle denunce contributive inviate dal datore di lavoro.
I dipendenti di aziende che accedono al finanziamento otterranno la liquidazione in busta paga dal terzo mese successivo a quello in cui è effettuata la scelta.

I contenuti e termini utilizzati non hanno valore contrattuale

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Scritto da:Newsroom

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