Definizione semplice
I fondi pensione aperti vengono istituiti da banche, Sim (società di intermediazione mobiliare), Sgr (società di gestione del risparmio) e imprese di assicurazione.
A differenza dei fondi contrattuali, i destinatari dei fondi pensione aperti non sono “predefiniti” e chiunque può iscriversi – individualmente e per proprio conto – a queste forme pensionistiche. Da qui la definizione di “aperti”.
È possibile aderire a un fondo pensione aperto anche collettivamente: un accordo o regolamento aziendale può infatti prevedere che i lavoratori interessati possano aderire a un fondo pensione di questo tipo. Anche in caso di adesione collettiva a un fondo pensione aperto, è il singolo individuo però a scegliere se iscriversi o meno. Per aderire collettivamente a un fondo pensione aperto è necessario stipulare un accordo aziendale tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori.
Il fondo pensione aperto è gestito dall’ente che lo ha istituito (banca, Sim, Sgr o assicurazione).
Nell’ambito dei fondi pensione aperti, è previsto che il cosiddetto Responsabile della forma pensionistica abbia il compito di controllare che la gestione avvenga nell’interesse degli iscritti e di riferire alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) le eventuali irregolarità. Il Responsabile è nominato dall’ente che ha istituito il fondo pensione, ma si trova in una posizione di imparzialità e indipendenza rispetto all’ente stesso, ad esempio non può essere un suo dipendente.
Descrizione tecnica
Fondi pensione istituiti da banche, SGR, SIM e imprese di assicurazione rivolti, in linea di principio, a tutti i lavoratori. L’adesione è consentita su base individuale ovvero su base collettiva.
Possono aderire a tali fondi anche soggetti che non svolgono attività di lavoro.
I fondi pensione aperti sono istituiti come patrimonio di destinazione ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, con delibera dell’organo di amministrazione della società.
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