Definizione semplice
Il concetto di familiare fiscalmente a carico è particolarmente importante nel momento in cui si compila la dichiarazione dei redditi, perché dà diritto ad alcune agevolazioni fiscali. Per questi familiari, infatti, il contribuente può contare su specifiche detrazioni (ovvero sottrazioni sulle imposte dovute).

Sono considerati familiari fiscalmente a carico quei famigliari il cui reddito annuale non ha superato i 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti “altri familiari”, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Se si è iscritti a un fondo pensione, nei casi in cui il fondo lo permetta, è possibile iscrivere anche il fiscalmente a carico, potendo usufruire della deducibilità dei contributi.
Ad esempio, per un genitore è possibile iscrivere il proprio figlio a un fondo pensione e versargli i contributi. Questi contributi, sommati agli eventuali contributi che il genitore versa al proprio fondo pensione, potranno essere dedotti dal reddito nel momento in cui si pagheranno le tasse.
Descrizione tecnica
Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati
I seguenti altri familiari, solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria:
- genitori (anche adottivi);
- ascendenti prossimi, anche naturali;
- coniuge separato;
- generi, nuore e suoceri;
- fratelli e sorelle.
La deduzione non spetta, neppure in parte, se nel corso dell’anno il reddito del familiare ha superato euro 2.840,51.
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