Definizione semplice
Sui versamenti alle forme pensionistiche complementari il datore di lavoro non paga la contribuzione Inps ordinaria (pari al 23,81%), ma il c.d. contributo di solidarietà pari al 10%.
Sono esclusi dalla ordinaria contribuzione previdenziale anche contributi datoriali a fondi aperti o a forme previdenziali complementari individuali che rispondano ai requisiti stabiliti dal d.lgs. 252/05.
In base all’articolo 16 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252: “Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all’articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall’articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166”.
In base alla norma, quindi, laddove il datore di lavoro voglia prevedere un benefit per i propri lavoratori e si trovi a dover decidere tra un aumento di stipendio e un versamento aggiuntivo a previdenza complementare, la scelta della seconda opzione comporterebbe un costo più basso.
Approfondimento
Rientrano nella norma anche i versamenti datoriali a forme pensionistiche complementari previsti da un semplice accordo individuale tra le parti.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 252/2005 una percentuale pari all’1% del contributo di solidarietà viene versato presso il Fondo di garanzia (previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27.1.1992, n. 80) contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.
Facciamo un esempio
Un aumento di stipendio di € 100 comporta un versamento di contribuzione Inps a carico del datore di lavoro pari a € 23,81, che, al netto della deducibilità ai fini Ires, significa un costo per il datore di € 89,76. Se i € 100 vengono versati nel fondo pensione, il costo lordo per il datore di lavoro è di € 110, pari a € 79,75 netti. Allo stesso tempo, dal punto di vista del lavoratore, l’aumento di € 100 sarebbe ridotto dalle imposte sul reddito (almeno il 23%), mentre con il versamento al fondo pensione potrebbe godere di una fiscalità agevolata.
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