Definizione semplice
La cessione del quinto dello stipendio è un contratto di prestito personale attraverso il quale il lavoratore/debitore estingue gradualmente il finanziamento attraverso il pagamento di un quinto dello stipendio da parte del datore di lavoro direttamente alla finanziaria.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro la garanzia del credito è rappresentata innanzitutto dal Tfr maturato fino al momento dell’interruzione dell’attività lavorativa.
Anche il pensionato può cedere una rata della propria pensione per un importo non superiore al quinto.
Descrizione tecnica
La cessione del quinto dello stipendio è una particolare tipologia di prestito personale da estinguersi con cessioni di quote dello stipendio nei limiti di un quinto.
Dal momento della notifica al datore di lavoro questi diviene obbligato a corrispondere 4/5 dello stipendio al lavoratore e 1/5 alla finanziaria.
La disciplina originaria è dettata dal DPR 180/1950, inizialmente l’istituto era appannaggio esclusivo dei lavoratori pubblici le modifiche normative intervenute con la Legge n. 311/2004 (Legge finanziaria per il 2005) hanno esteso lo strumento della cessione del quinto ai lavoratori dipendenti privati e ai pensionati.
Nel caso in cui il soggetto necessitasse di un finanziamento maggiore rispetto a quanto ottenibile con la cessione del quinto dello stipendio è possibile far ricorso al cosiddetto “doppio quinto”.

In tal caso si fa riferimento alla “delegazione di pagamento” consistente nell’affiancare alla rata di cessione del quinto dello stipendio una ulteriore trattenuta in busta paga corrispondente ad un ulteriore 20% dello stipendio.
A differenza della cessione del quinto che prescinde dalla volontà del datore di lavoro, l’accettazione della delegazione di pagamento è rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro.
Inoltre mentre la cessione del quinto può estendersi ai pensionati, la delega di pagamento può riguardare soltanto i lavoratori dipendenti pubblici e privati.
A parte le polizze assicurative per il rischio vita e il rischio impiego la garanzia prima per il soddisfacimento delle ragioni creditizie dell’istituto mutuante è rappresentata dal Tfr.
Cessione quinto e fondi pensione:
L’Autorità di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha chiarito, negli orientamenti del 30 maggio 2007, che la cessione in garanzia del Tfr a istituti di credito non preclude l’adesione esplicita o tacita a forme di previdenza complementare.
Quindi se il Tfr è versato ai fondi pensione non viene meno l’oggetto della garanzia ma cambia soltanto il soggetto depositario della garanzia medesima contro cui rivalersi in caso di mancato adempimento dell’obbligazione principale che è il saldo della rata del finanziamento.
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