Definizione semplice
Ente di Previdenza Obbligatoria, privatizzato in forma di Fondazione dal 28/09/1995, ha lo scopo di assicurare agli avvocati che hanno esercitato la professione con carattere di continutà ed ai loro superstiti un trattamento previdenziale, assistenziale e gestire forme di previdenza integrativa nell’ambito della normativa generale vigente.
Destinatari
Avvocati e Procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuità e facoltativamente i praticanti abilitati al patrocinio.
La contribuzione
Contributo soggettivo
È dovuto da ogni iscritto alla Cassa (praticanti abilitati al patrocinio e avvocati) nella seguente misura:
- 14% a decorrere dal 1/1/2013 (mod. 5/2014) sul reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF fino al tetto pensionabile
- 3% relativamente alla parte di reddito netto professionale eccedente il tetto pensionabile.
La percentuale del 14% a decorrere dal 2017 passa al 14,5% e dal 2021 al 15%.
Contributo integrativo
È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l’importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA – legge 22 marzo 1995 n. 85) a prescindere dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore.
Il contributo integrativo è ripetibile nei confronti del cliente e va, quindi applicato a tutte le fatture emesse.
I contenuti e termini utilizzati non hanno valore contrattuale
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