Bonus Renzi e Fondi Pensione

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Definizione semplice

Il Bonus Renzi è un credito di 960 € (80 €/mese) che si applica ai redditi di lavoro dipendente e ad alcune tipologie di redditi a questi assimilati.

Il Bonus si applica anche alle prestazioni erogate dal fondo pensione soggette a Irpef ordinaria e quindi:

  • riscatto volontario per le somme accumulate tra il 2001 e il 2006;
  • rendita per le somme accumulate prima del 2006.

Il bonus di 80 € al mese scatta in relazione al reddito complessivo (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze). Quindi, effettuando dei versamenti di contributi volontari tramite il datore di lavoro, è possibile abbassare il reddito di lavoro dipendente e quindi anche il reddito complessivo sotto una soglia tale da poter beneficiare del bonus.

Facciamo un esempio

Se ho un reddito da lavoro dipendente pari a 26.000 2.000 € nel fondo pensione tramite datore di lavoro, oltre a recuperare 540 € per la deduzione (27%) ho anche il bonus di 960 €, che non mi spetterebbe in mancanza di versamento.

Sintesi: 2.000 € nel fondo pensione mi costano 500 € di reddito netto in meno (2000-1500).

In altre parole, versando 2.000 € nel fondo pensione, se ne recuperano 1.500.

Descrizione tecnica

Il Bonus Renzi è un credito di 960 € (80 €/mese) che si applica ai redditi di lavoro dipendente e ad alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Si ritiene che tale credito si applichi anche alle prestazioni erogate dal fondo pensione soggette a Irpef ordinaria e quindi:
riscatto volontario per la parte di montante accumulata tra il 2001 e il 2006;
rendita relativa alle somme accumulate prima del 2006, considerato l’esplicito richiamo ai redditi di cui alla lett. h-bis) del primo comma dell’art. 50 del Tuir da parte del nuovo comma 1-bis dell’art. 13 del Tuir introdotto dall’art. 1 del decreto legge 66/2014 e modificato dalla legge di stabilità per il 2015.

In particolare, il bonus andrebbe riconosciuto ove ricorrano le seguenti condizioni:
– Irpef sulla rendita di previdenza complementare positiva al netto della detrazione relativa ai redditi di lavoro dipendente;
– assenza di informazioni circa il reddito complessivo del percettore superiore a 26.000 €.

Il DL 66/2014 e la Circolare AE 8/E/2014 riconoscono il bonus in modo automatico in mancanza di informazioni sul superamento di 26.000 €, pertanto non si potrebbe omettere di riconoscere il bonus, al pari di quanto fatto in passato per le detrazioni da lavoro dipendente e per la previgente deduzione per la no tax area.

Se tuttavia il fondo dovesse propendere per non applicare il credito prescindendo dalle condizioni di ammissibilità dello stesso bonus, il percettore potrà beneficiare di tale importo in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, come chiarito al par. 5 della circolare 8/E/2014. Per tale ipotesi, tuttavia, non si può escludere a priori che il fondo pensione possa ricevere reclami o rimostranze di altro tipo da parte dell’ex aderente che lamenti una condotta non corretta del fondo pensione in qualità di sostituto di imposta.

Il bonus di 80€ al mese viene erogato in relazione al reddito complessivo (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze). Pertanto, effettuando dei versamenti di contributi volontari tramite il datore di lavoro, è possibile abbassare il reddito di lavoro dipendente e quindi anche il reddito complessivo sotto una soglia tale da poter beneficiare del bonus.

I contenuti e termini utilizzati non hanno valore contrattuale

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