Definizione semplice
Il bonus bebè è un assegno erogato dall’Inps che spetta alle famiglie che abbiano avuto, a partire dal 1° gennaio 2015, nuovi nati o nuove adozioni.
L’erogazione del beneficio è subordinato al possesso di alcuni requisiti reddituali:
- il bonus bebè avrà un importo pari a 80 euro mensili (960 euro annui) per le famiglie che dimostreranno un reddito a fini Isee non superiore a 25.000 euro.
- l’assegno avrà un importo raddoppiato (160 euro mensili, 1920 euro annui) per le famiglie che hanno redditi Isee inferiori a 7000 euro.
La soglia reddituale va considerata come somma dei redditi dei genitori e riferita all’anno solare precedente a quello della nascita del bambino beneficiario dell’assegno. L’erogazione dell’assegno sarà garantita finché i requisiti reddituali saranno mantenuti e comunque non oltre il terzo anno di età del bambino. Si consideri che tali requisiti non sono richiesti a partire dal quinto figlio in poi.
L’applicazione del bonus bebè non è automatica ma chi vorrà riceverlo dovrà presentare apposita richiesta presso gli uffici dell’Inps: la domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del figlio: in questo modo non si perde alcuna mensilità; al contrario, se la richiesta sarà effettuata dopo i 90 giorni, il bonus verrà erogato a partire dalla data di presentazione della domanda stessa.
Il beneficio è collegato al bambino pertanto spetterà al genitore cui lo stesso è affidato.
Descrizione tecnica
La Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014), con il comma 125 dell’articolo 1, ha introdotto il c.d. “bonus bebè” che consiste in un assegno erogato dall’Inps dell’importo di 80 euro al mese (960 euro per anno) destinato a coloro che hanno avuto bambini (nuovi nati o adottati) a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 (il beneficio ha pertanto carattere transitorio).
Per ricevere il bonus sarà necessario avanzare apposita richiesta presso l’Inps. Tale domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del figlio: in questo modo non si perderà alcuna mensilità; al contrario, se la richiesta sarà effettuata dopo i 90 giorni, il bonus verrà erogato a partire dalla data di presentazione della domanda stessa.
Poiché il Dpcm che disciplina la materia in maniera operativa è stato emanato successivamente al periodo di entrata a regime del bonus (che, ricordiamo, è valido per i nati o gli adottati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017), in sede di prima applicazione i 90 giorni si calcoleranno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (ndr il decreto è stato firmato in data 16 febbraio 2015, attualmente è in attesa del concerto formale da parte del Ministero dell’Economia cui seguirà la registrazione da parte della Corte dei Conti, allo stesso seguiranno le opportune indicazioni dell’Istituto di previdenza).
La concessione del beneficio è subordinata al possesso di alcuni requisiti reddituali, in particolare: perché si abbia diritto all’assegno di 960 euro annui coloro che presentano la domanda devono avere un reddito a fini Isee che non superi il 25.000 euro. Tale limite reddituale va considerato come somma dei redditi dei genitori e riferito all’anno solare precedente a quello della nascita del bambino beneficiario dell’assegno. Il possesso del predetto requisito non è previsto per le famiglie che abbiano più di cinque figli (e quindi a partire dal quinto figlio).
Per coloro che abbiano un reddito (Isee) non superiore a 7000 euro annui l’importo dell’assegno a titolo di bonus bebè sarà di avrà un importo maggiore: 160 euro mensili (1920 euro annui).
L’erogazione del beneficio avrà luogo finché rimarranno invariati i requisiti di accesso al beneficio fiscale e comunque non oltre il terzo anno di età del bambino.
E’ importante sottolineare che il bonus è collegato al bambino e non ai genitori. Ciò significa che l’assegno spetterà al genitore cui il bambino è affidato, pertanto nel caso di cambio di affidamento da un genitore all’altro il primo perderà il diritto e il secondo dovrà presentare nuova domanda preso l’Inps.
In ottemperanza a quanto disposto dalla clausola di salvaguardia contenuta nell’articolo 1, comma 127, della Legge di Stabilità 2015, è previsto un monitoraggio mensile della spesa relativa al bonus: a fronte di tre mesi consecutivi sforamento della soglia prevista oltre il 10% si procederà alla sospensione dell’accettazione delle domande in attesa della revisione dell’importo o delle soglie di accesso al beneficio.
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