Definizione semplice
L’assegno sociale ha sostituito dal 1° gennaio 1996 la pensione erogata a favore delle persone con almeno 65 anni di età che versano in un particolare stato di bisogno. È una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che abbiano:
- 65 anni di età;
- la residenza in Italia;
- un reddito pari a zero o di modesto importo.
L’importo dell’assegno viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta. Per l’anno 2012 è stato fissato a 429 euro al mese, da erogare in 13 mensilità.
Perché è importante conoscere il valore dell’assegno sociale se si è iscritti a un fondo pensione?
Nel momento in cui l’iscritto avrà il diritto di richiedere la prestazione finale può scegliere:
- di ricevere sotto forma di capitale fino al 50% di quanto accumulato e la restante parte in rendita, ovvero come una pensione.
- di ricevere tutto il montante in forma di rendita.
Potrà ricevere il 100% in capitale solo quando la posizione accumulata non raggiungerà livelli sufficienti per generare una rendita abbastanza elevata. Più precisamente, quando convertendo il 70% del montante finale in rendita si ottiene una rendita annua inferiore al 50% del valore dell’assegno sociale.
Conoscere l’assegno sociale e il suo valore mi permette quindi di capire se potrò richiedere la prestazione finale tutta in capitale, come la vecchia liquidazione aziendale.
Descrizione tecnica
L’assegno sociale, istituito dall’art.3, comma 6, della l. 335/1995 con effetto dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale.
E’ una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche.
L’assegno sociale è corrisposto ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge.
Il reddito da dichiarare è quello dell’anno in cui viene fatta la domanda. Poiché, tuttavia, non è possibile dichiarare in anticipo quale sarà il reddito dell’anno, il richiedente la prestazione, può dichiarare in via presuntiva il reddito dell’anno precedente. Nell’anno successivo, l’Inps provvederà al conguaglio di quanto pagato rispetto al dovuto.
REQUISITI PER IL DIRITTO
– Cittadinanza italiana;
– Residenza effettiva ed abituale in Italia;
– 65 anni di età;
– Reddito non superiore all’importo annuo dell’assegno se il richiedente non è coniugato;
– Reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l’importo annuo dell’assegno se il richiedente è coniugato.
Redditi influenti
Si considerano i redditi assoggettabili all’Irpef relativi allo stesso anno di percezione del trattamento pensionistico al netto dell’ imposizione fiscale e contributiva ma anche quelli esenti da imposta quali le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato (pensione di invalidità civile, cieco civile, sordo, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall’ Inail, pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, etc) e ancora redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, interessi sui BOT e CCT, etc) e infine gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Redditi non influenti
Non rientrano nel coacervo dei redditi da considerare i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, la casa di abitazione, l’importo dell’ assegno sociale del richiedente (è da dichiarare invece quello del coniuge), i trattamenti di famiglia, 1/3 dell’importo della pensione liquidata con il solo sistema contributivo, l’indennizzo previsto dalla legge 210/92 per i soggetti che hanno subito danni provocati da trasfusioni o vaccinazioni, le indennità di accompagnamento, le indennità di comunicazione per i sordi, gli assegni vitalizi erogati ai combattenti della guerra 15-18 e l’assegno vitalizio a favore dei perseguitati politici e razziali.
Importo dell’assegno sociale
L’importo dell’assegno sociale viene determinato in base alla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato. Il suo importo viene determinato annualmente in relazione all’aumento percentuale delle pensioni, fissato con decreto ministeriale. Per il 2012, è pari a 5.577 € l’anno.
Ai fini della determinazione del reddito, si considera anche quello dell’eventuale coniuge, anche nel caso in cui tale reddito sia costituito, a sua volta, da un assegno sociale. Quando il reddito di riferimento è quello di entrambi i coniugi, il valore del limite di riferimento viene raddoppiato.
Il versamento dell’assegno decorre dal 1° giorno del mese successivoa quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, reddito).
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