Definizione semplice
Nelle polizze rivalutabili collegate alle gestioni separate, l’aliquota di retrocessione indica la quota del rendimento realizzato annualmente dalla gestione stessa che viene attribuito alla rivalutazione delle prestazioni garantite agli assicurati. La componente non retrocessa viene trattenuta dalla compagnia a copertura dei costi amministrativi e gestionali. Di norma l’aliquota di retrocessione si colloca attorno all’80%. Esistono anche contratti in cui è pari al 100%, ma in questo caso la compagnia trattiene comunque un ammontare fisso del rendimento (es. 1%). Infine l’aliquota di retrocessione inferiore al 100% può essere associata ad un rendimento minimo trattenuto dalla compagnia: se ad esempio l’aliquota di retrocessione è l’80%, la compagnia trattiene il maggiore fra il 20% del rendimento realizzato ed il rendimento minimo trattenuto.
Facciamo un esempio
Nelle condizioni delle polizze di assicurazione e precisamente nel paragrafo relativo alla “Clausola di rivalutazione” viene specificata la regola di attribuzione degli utili. Alcuni contratti prevedono “aliquote di retrocessione”, ossia percentuali degli utili, generalmente comprese tra l’80% e il 90%, che vengono attribuite al contratto. Ad esempio, se la gestione finanziaria della Compagnia ottiene il 4% di utile e il nostro contratto prevede un’aliquota di retrocessione dell’80%, avremo una rivalutazione del nostro capitale pari a 80% moltiplicato per 4%, ossia 3,20%. Alcuni contratti invece prevedono una percentuale di rendimento “trattenuta”, ossia che resta nelle “casse” della Compagnia. Spesso tale percentuale è compresa tra l’1% e l’1,5%, e viene sottratta direttamente al tasso di rendimento della gestione finanziaria della Compagnia. Se, ad esempio, tale rendimento è del 4% e la percentuale trattenuta prevista è dell’1,5%, otterremo una rivalutazione pari alla differenza, ossia 2,5%.
Per la maggior parte dei contratti assicurativi è prevista una garanzia di rendimento minimo, tipicamente solo per i primi anni, generalmente 5 o 10. Nell’esempio precedente, se per il contratto fosse previsto un rendimento minimo garantito del 3%, il tasso di rivalutazione non sarebbe stato il 2,5% ma appunto il 3%. Infine, in nessun caso il rendimento attribuito può essere negativo: il capitale assicurato non può diminuire.
Descrizione tecnica
Si ha la retrocessione dei rendimenti a favore degli assicurati quando le polizze stipulate appartengono alla categoria delle rivalutabili. Il rendimento realizzato dalla gestione speciale prevista per queste polizze viene retrocesso in una percentuale predeterminata che va a incremento del capitale assicurato.
Si assuma che l’assicuratore voglia retrocedere all’assicurato una parte del surplus in modo da far partecipare l’assicurato all’utile. Poiché il surplus deriva dal rendimento di gestione P , l’idea é di fissare contrattualmente un’aliquota di retrocessione (aliquota di partecipazione) β є (0, 1) e di ripartire il rendimento degli attivi in base a quest’aliquota:
P = β P + (1 − β)P .
La componente β P `e il rendimento retrocesso all’assicurato, mentre (1− β) P è il rendimento trattenuto.
I contenuti e termini utilizzati non hanno valore contrattuale
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