Descrizione semplice
Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori dipendenti privati non iscritti alla previdenza complementare devono decidere entro 6 mesi dove destinare il loro Tfr. Possono destinarlo a un fondo pensione oppure lasciarlo in azienda. Per fare questa scelta devono compilare il modulo TFR2 predisposto dal Ministero del lavoro.
Se non compilano il modulo verranno automaticamente iscritti alla previdenza complementare, in base alla seguente gerarchia:
1. fondo collettivo di riferimento, fondo previsto dai contratti o accordi collettivi, scelto quindi sulla base di un accordo tra i rappresentanti dei datori di lavoro e lavoratori, che preveda la destinazione del Tfr a una forma collettiva a livello aziendale, di categoria o territoriale.
2. nel caso di sovrapposizione di più forme collettive di riferimento per uno stesso lavoratore, il Tfr andrà in quella individuata attraverso un apposito accordo aziendale tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori. Se questo accordo non è intervenuto, il Tfr verrà devoluto nel fondo pensione collettivo che ha raccolto il maggior numero di adesioni in quell’azienda.
3. qualora non vi sia alcun fondo pensione collettivo di riferimento, o nel caso in cui non si riesca a individuare un fondo collettivo in base ai precedenti criteri, il Tfr maturando confluirà in un fondo residuale costituito presso l’Inps, denominato FONDINPS, dove resterà finché il lavoratore effettuerà una specifica scelta. L’aderente tacito vedrà confluire il suo Tfr in un fondo pensione scelto in base al criterio sopra indicato, il Tfr sarà investito in un comparto dov’è prevista una garanzia di restituzione del capitale e/o di rendimento minimo.
L’aderente tacito potrà in qualsiasi momento decidere di versare un suo contributo ulteriore – oltre il Tfr – al fondo pensione e, nel caso in cui sia previsto dall’accordo, ricevere anche il contributo da parte del datore di lavoro.
Facciamo un esempio
Funzionamento della gerarchia
Descrizione tecnica
Si intende l’adesione alla previdenza complementare del lavoratore nuovo assunto (prima assunzione) del settore privato che allo scadere dei sei mesi dall’assunzione, non abbia espresso alcuna scelta sulla destinazione del TFR maturando, ovvero non abbia compilato e riconsegnato il Modulo TFR2 all’azienda.
L’aderente “tacito” viene iscritto alla forma pensionistica di riferimento secondo i criteri previsti dal D.lgs 252/05.
I contenuti e termini utilizzati non hanno valore contrattuale
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