A determinate condizioni, anche chi riceve già una rendita previdenziale può sottoscrivere un fondo pensione. Ecco come, e con quali vantaggi.
Anche chi è già in pensione può aderire a un fondo pensione: non è un gioco di parole, ma una opportunità che la legge consente, a determinate condizioni. Anche chi è titolare di un trattamento previdenziale dunque può iscriversi a un fondo per poter godere di una rendita integrativa in futuro e, da subito, delle agevolazioni fiscali di cui beneficiano i versamenti effettuati alla previdenza integrativa.
A prevedere la possibilità è la legge che regola i fondi pensione (Dl 252 del 2005), come la Covip, la commissione di vigilanza del settore della previdenza integrativa ha ribadito (provvedimento del 24 gennaio 2008).
Due sono in particolare le disposizioni della legge interessanti da questo punto di vista. L’articolo 8 (comma 11), afferma che chi aderisce da almeno un anno a un fondo pensione ha la facoltà di proseguire nella contribuzione oltre la data di raggiungimento dell’età pensionabile. Se l’età pensionabile è, per esempio, 66 anni, un lavoratore può aderire a un fondo pensione a 65 anni, restare iscritto come lavoratore per il primo anno, e poi continuare a versare contributi (per almeno altri quattro anni, perché la legge prevede una partecipazione minima di cinque anni) al fondo.
L’articolo 11 (comma 2) della stessa legge stabilisce poi che il diritto alla pensione complementare si acquisisce al momento della maturazione della pensione del regime obbligatorio (per esempio l’Inps) di appartenenza. Secondo la Covip, per “raggiungimento dell’età pensionabile” si può intendere, in assenza di ulteriori specificazioni, il compimento dell’età prevista, nel regime obbligatorio di appartenenza, per la pensione di vecchiaia.
Ciò significa, in concreto, che i titolari di pensione di vecchiaia e coloro che hanno raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento della pensione di vecchiaia non possono aderire alle forme di previdenza complementare, ma, come abbiamo visto, possono continuare a versare contributi, se si sono iscritti almeno un anno prima del pensionamento.
Invece i titolari di pensioni di anzianità che non hanno ancora raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia, possono aderire a un fondo pensione, purché lo facciano almeno un anno prima di compiere l’età pensionabile (per esempio 66 anni). Il pensionato che si trova in questa situazione può anche decidere autonomamente quando ricevere la prestazione pensionistica complementare.
Ma quali sono i vantaggi di un’adesione “tardiva” a un fondo pensione? Innanzitutto la possibilità di ottenere la prestazione dopo un periodo di iscrizione limitato nel tempo (anche solo cinque anni), deducendo al tempo stesso (nel limite di 5.164,57 euro all’anno) i contributi versati al fondo, in sede di dichiarazione dei redditi.
In molti casi poi, al termine del periodo di contribuzione, l’entità dei versamenti effettuati è tale da consentire di incassare tutto quanto versato sotto forma di capitale. Secondo la legge, infatti, se la rendita pensionistica che si ottiene convertendo il 70% del capitale accumulato nel fondo risulta inferiore al 50% della pensione sociale (che attualmente è di circa 500 euro mensili) è possibile incassare il capitale in un’unica soluzione. Tutta la prestazione sarà dunque riscossa come capitale (mentre normalmente non si può superare il 50% della somma) anziché come rendita, fermi restando i benefici fiscali goduti.