L’APE SOCIALE è un sussidio assistenziale contenuto nella Legge di bilancio 2017 (Legge 232/266 – articolo 1, commi 179-186), in vigore, in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, con la finalità di accompagnare verso l’età pensionabile soggetti in determinate condizioni meritevoli di tutela, a condizione di avere raggiunto il 63° anno di età. L’APE SOCIALE è stato regolamentato dal recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 88/2017 (pubblicato in GU il 16-06-2017) e dalla Circolare INPS 100/2017.
I soggetti beneficiari
Il sussidio è rivolto ai lavoratori dipendenti del settore privato e del pubblico impiego, agli autonomi, ai parasubordinati; sono esclusi i liberi professionisti iscritti presso le casse professionali. L’agevolazione è concessa, esclusivamente, a coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
- Disoccupati – Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per le imprese che occupino più di 15 dipendenti. I soggetti devono aver finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante.
- Caregivers – Soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92).
- Invalidi – Soggetti con un grado di invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.
- Lavori gravosi – Lavoratori dipendenti che svolgono, o hanno svolto, da almeno 6 anni in via continuativa negli ultimi 7, una delle professioni di seguito elencate, ritenute per legge particolarmente pesanti:
- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
I Requisiti
Per ottenere l’APE SOCIALE è necessario che i soggetti sopra indicati abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:
- compiuto 63 anni di età;
- 30 anni di versamenti contributi; per i lavori gravosi l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni;
- non essere titolari di alcuna pensione diretta.
L’indennità è subordinata, inoltre, alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.
Il sussidio è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. È altresì compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall’APE sociale e l’indennità percepita nel corso dell’anno, in cui il superamento si è verificato, diviene indebita e la Sede INPS procede al relativo recupero.
Quanto spetta
L’indennità, erogata direttamente dall’INPS per 12 mensilità annue, è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro lordi) o pari a 1.500 euro lordi se la pensione è pari o maggiore di questo importo. L’importo non è rivalutabile né integrabile al trattamento minimo. A differenza dell’APE VOLONTARIO, l’APE SOCIALE non prevede restituzione dell’importo al momento del raggiungimento della Pensione di vecchiaia, ovvero, dal conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia, in quanto è totalmente a carico dell’INPS.
L’indennità dell’APE SOCIALE decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio nel caso in cui sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell’attività lavorativa.
Come presentare le domande
Le domande di APE SOCIALE devono essere presentate, online all’INPS, entro il 15 luglio 2017 (requisiti maturati nel 2017) o entro il 31 marzo 2018 (requisiti maturati nel 2018). Sarà possibile presentare domande tardive entro il 30 novembre di ciascun anno, in tal caso le domande saranno accolte solo nei limiti delle risorse disponibili.
Si può presentare domanda accedendo con PIN dispositivo al servizio online “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”. Successivamente scegliere il riquadro “Certificazioni” e poi il prodotto “Verifica del diritto di accesso” e il tipo “APE SOCIALE”.
In alternativa è possibile rivolgersi a intermediari e patronati.
In questa fase di avvio, l’INPS ha registrato un boom di domande: attraverso il nuovo servizio online sono state inviate oltre 2.500 domande al giorno. Nel complesso, per il 2017, il governo ha previsto l’interessamento di circa 35 mila persone.