Definizione semplice
Il trattamento di fine servizio (TFS) è la liquidazione per i dipendenti pubblici.
In particolare tutti i dipendenti pubblici assunti prima del 2001 sono in regime di TFS. A partire dal 2002, sono in TFS solamente i militari, docenti e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato. Tutti gli altri dipendenti pubblici sono in regime di TFR (come i dipendenti privati).
A differenza del TFR, il TFS si calcola sull’ultima retribuzione percepita e non mese per mese durante la vita lavorativa come è per il TFR.
Nel TFS i contributi previdenziali vengono versati per il 7,10% dal datore di lavoro e per il 2,50% dal dipendente (sulla base imponibile dell’80% delle voci stipendiali utili).
Descrizione tecnica
ll trattamento di fine servizio (TFS), in Italia è una indennità corrisposta, alla fine del rapporto di lavoro, ai dipendenti pubblici statali. Per i dipendenti degli enti locali è talvolta detta “indennità di fine servizio”.
L’indennità è disciplinata dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
Rispetto al TFR (natura contributiva), il TFS ha carattere non solo di salario differito (natura retributiva), ma ha anche carattere previdenziale. Infatti, mentre nel TFR l’accantonamento è a totale carico del datore di lavoro, nel TFS i contributi previdenziali vengono versati per il 7,10% dal datore di lavoro e per il 2,50% dal dipendente (sulla base imponibile dell’80% delle voci stipendiali utili).
Il TFR non ha alcun rapporto con la retribuzione in essere al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, mentre il TFS si calcola sull’ultima retribuzione integralmente percepita.
Ha diritto all’indennità di buonuscita – gestito ora dall’INPS – il personale civile e militare dello Stato, assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000. Oggi per i comparti del pubblico impiego contrattualizzato, assunti dopo il 31/12/2000, come disposto dal D.P.C.M. del 20/12/1999, è stata sostituita dal trattamento di fine rapporto, mentre continua ad esistere per quelle categorie di personale c.d. non contrattualizzato (militari, docenti e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato) anche successivamente assunti dopo la data del 31/12/2000.