Definizione semplice
Dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 il lavoratore dipendente privato assunto da almeno sei mesi potrà scegliere che il Tfr maturando gli sia liquidato mensilmente in busta paga anzicchè attendere la liquidazione in un’unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro come previsto dalla disciplina codicistica.
Le quote di Tfr liquidate in busta paga saranno trattate fiscalmente come retribuzione corrente, con un aggravio fiscale maggiore rispetto a quanto previsto in caso di maturazione ordinaria del Tfr, vista l’applicazione di un’aliquota crescente man mano che crescono le soglie di reddito del dipendente.
Descrizione tecnica
L’art.6 del Disegno di Legge di stabilità per il 2015 prevede, tramite l’inserimento dell’art. 756-bis all’interno della Legge finanziaria per il 2007, L.n.296/2006, per i dipendenti del settore privato – esclusi i lavoratori domestici e del settore agricolo – con un rapporto in essere da almeno sei mesi, di consentire la liquidazione mensile delle quote del Tfr maturando in busta paga.
L’opzione potrà essere esercitata dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 con previsione di irreversibilità sia che si tratti di Tfr maturando in azienda o presso il Fondo tesoreria Inps, sia che si tratti di Tfr devoluto a forme di previdenza complementare. Il Tfr erogato in busta paga, quale parte integrativa della retribuzione, ai fini fiscali sarà assoggettato a tassazione ordinaria Irpef alla stregua della retribuzione corrente.
Gli incrementi di retribuzione ottenuti per il tramite della liquidazione del Tfr in busta paga non rilevano ai fini dei limiti reddituali utili ad ottenere il c.d. bonus Renzi di 80 euro.
Il datore di lavoro con meno di 50 addetti, relativamente all’opzione in commento esercitata dai propri dipendenti, potrà accedere ad un finanziamento agevolato. E’ previsto a tal fine un sistema di doppia garanzia che si sostanzia nella creazione di un nuovo Fondo di garanzia presso l’Inps e una garanzia statale di ultima istanza.
Le procedure di finanziamento agevolato sono condizionate ad un accordo quadro tra Ministero del Lavoro, Ministero dell’Economia e Finanze e ABI.
Le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza a carico dello Stato dovranno essere regolate da un D.p.c.m. da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della Legge di stabilità.