Sono passati diversi mesi da quando è entrata in vigore per 3,2 milioni di contribuenti la tanto temuta fattura elettronica. Abbiamo già dedicato un post per spiegare come funziona la fattura elettronica e, ora che è terminato il cosiddetto periodo di prova, è arrivato il momento di fare il punto della situazione per scoprire che cos’è cambiato a partire dal 1° luglio 2019 con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte con la conversione in legge del Decreto Crescita.
12 giorni per emettere fattura
La prima grande novità è rappresentata dal termine per l’emissione della fattura elettronica. Se nei 6 mesi di prova i titolari di partita IVA avevano tempo fino alla scadenza della liquidazione IVA periodica, a partire dal mese di luglio la fattura elettronica dovrà essere emessa, e quindi trasmessa alla piattaforma SdI, entro il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione per non incorrere in sanzioni per omessa o tardiva fatturazione. Naturalmente, per quanto riguarda le fatture differite, il termine ultimo di emissione rimane fermo al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Data di emissione, data di trasmissione e data di effettuazione
Sempre riguardo alle tempistiche, l’Agenzia delle Entrate ha emanato alcune precisazioni per la trasmissione al sistema di interscambio (SdI). D’ora in avanti, infatti, la data di emissione coincide con la data della trasmissione, mentre la data in cui è stata effettuata l’operazione è da specificare nel campo “data” del file Xml.
Sanzioni
L’ultima novità rilevante che interessa la fatturazione elettronica riguarda la disciplina sanzionatoria in caso di emissione tardiva. In caso di omessa o tardiva fatturazione oltre i termini previsti, è prevista la sanzione tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non fatturato. In caso, invece di violazioni che non hanno inciso sulla liquidazione dell’IVA, viene applicata la sanzione fissa tra 250 e 2.000 euro.