Definizione semplice
I contributi al fondo pensione sono le somme versate per il finanziamento della posizione di previdenza complementare, ovvero i soldi che ogni persona può e vuole versare ad un fondo pensione.
Nel caso di lavoratore dipendente, si ricorda che in molti casi oltre al contributo a proprio carico si aggiunge il contributo a carico del datore di lavoro e il Tfr.
Descrizione tecnica
La contribuzione versata ai fondi pensione ha forme differenti a seconda della tipologia di soggetto aderente.
In caso di soggetto lavoratore autonomo o comunque non subordinato la contribuzione si sostanzia in versamenti volontari.
Per il lavoratore dipendente alla contribuzione a proprio carico si aggiunge la contribuzione datoriale nel rispetto dei minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
L’obbligo della contribuzione datoriale eventualmente stabilita dagli accordi collettivi scatta solo a seguito della scelta del lavoratore di finanziare la posizione con contributi a proprio carico.
In particolare l’art.8 del D.Lgs 252/2005 prevede il principio della libera determinazione della contribuzione: il lavoratore può infatti decidere di finanziare la posizione anche solo tramite il Tfr ovvero con contributi a proprio secondo i minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva. La sua adesione non comporta l’automatico dovere di contribuzione del datore di lavoro; tale obbligo, ove previsto dagli accordi collettivi, scatta solo a seguito della scelta del lavoratore di versare contributi a proprio carico.
Dunque in caso di lavoratore dipendente le voci contributive, attivate volontariamente dall’iscritto, possono essere le seguenti: contributo a carico del lavoratore, contributo a carico del datore di lavoro e Tfr.
Il Tfr si distingue in Tfr maturando versato al fondo pensione dal momento dell’adesione e il Tfr pregresso.
Quest’ultimo è il Tfr maturato in azienda e non ancora versato a previdenza complementare, potrà essere destinato al finanziamento del fondo pensione in presenza di un accordo con il datore di lavoro.
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